Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine
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del fondo passano attraverso la banca depositaria del fondo (art. 73 LICol) che, da parte sua, dispone in genere di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni.
Per contro, l’ampliamento contenuto al cpv. 5 stabilisce che la FINMA possa richiedere ora anche dalle direzioni di fondi, dalle società d’investimento ai sensi della LICol e dai gerenti patrimoniali ai sensi della LICol l’introduzione di un sistema informatico di sorveglianza, se ciò è necessario per una sorveglianza efficace. Nella versione finora vigente ciò era previsto solo per istituti di assicurazione e IFDS.
2.1.11 Nuovi prodotti, pratiche commerciali e tecnologie (art. 22)
L’adeguamento dell’art. 22 (art. 21 della versione finora vigente) è conseguente alla raccomandazione 15 del GAFI («New technologies»). Nell’ambito di questa disposizione, l’intermediario finanziario è tenuto a prendere in considerazione i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che sorgono in seguito (i) allo sviluppo di nuovi prodotti o di nuove pratiche commerciali, compresi i nuovi meccanismi di distribuzione, e (ii) all’uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o esistenti. La valutazione dei rischi e la loro taratura devono avvenire prima del lancio di un nuovo prodotto, dell’introduzione di una nuova pratica commerciale o dell’uso di tecnologie nuove o in evoluzione. Nel quadro della gestione dei rischi, l’intermediario finanziario è obbligato anche a identificare, limitare e controllare in modo adeguato i rischi che emergono e ad affrontarli seguendo le regole e i processi interni appositamente predisposti.
2.1.12 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro (art. 23)
Come specificato all’art. 6 LRD, nell’attuazione della suddetta legge gli intermediari finanziari devono adottare un approccio basato sul rischio. L’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte. Inoltre l’estensione delle informazioni da richiedere avviene in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. L’intermediario finanziario deve suddividere i propri clienti in almeno due categorie: quelli con rischio di riciclaggio normale e quelli con rischio di riciclaggio superiore, definendo in genere autonomamente i criteri di classificazione. Fanno eccezione le persone straniere politicamente esposte e le banche corrispondenti estere che rappresentano sempre relazioni d’affari a rischio superiore (vedi art. 13 cpv. 3).
Il punto di partenza per definire i criteri e le categorie di rischio è dato da un’analisi dei rischi che identifica, rileva, esamina e misura i rischi a cui va incontro l’intermediario finanziario. Appoggiandosi sui risultati ricavati, egli determina le misure da adottare per la gestione, il condizionamento, il controllo, la reportistica e il monitoraggio di questi rischi.
Già oggi gli intermediari finanziari impostano il loro processo di gestione dei rischi di riciclaggio di denaro su analisi periodiche e sistematiche dei rischi di riciclaggio di denaro ai quali sono esposti. L’art. 23 cpv. 3 inserito ora nell’ORD-FINMA accoglie questo dato di fatto.
La disposizione prevede che l’intermediario finanziario debba svolgere, in base al settore in cui opera e al tipo di relazioni d’affari che intrattiene, un’analisi dei rischi al fine di individuare i rischi di riciclaggio