Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine
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2 Spiegazione delle singole disposizioni
A titolo preliminare occorre precisare che la denominazione dell’ORD-FINMA viene modificata. Il termine «prevenzione» viene sostituito da «lotta», per cui il nome completo diventa: «Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo». Alla base della modifica vi è un allineamento alla terminologia usata nel nome della relativa legge: «Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario».
2.1 Disposizioni generali (titolo 1)
2.1.1 Nozioni (art. 2)
2.1.1.1 Persone politicamente esposte (cancellato)
La definizione di PEP riportata all’art. 2 cpv. 1 lett. a ORD-FINMA è ora regolata a livello di legge all’art. 2a LRD. Ciò garantisce un trattamento unitario da parte di tutti gli intermediari finanziari delle relazioni clienti in cui sono presenti delle PEP. Accanto alla definizione di PEP estere che resta invariata, vengono aggiunte ora le categorie delle PEP svizzere, delle PEP presso organizzazioni intergo-
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vernative e delle PEP presso federazioni sportive internazionali , includendo nuovamente anche le persone a loro vicine. L’estensione alla cerchia di persone sopra menzionata degli obblighi di diligenza previsti finora è una conseguenza diretta della raccomandazione 12 del GAFI. Si rinuncia a ripetere a livello di ordinanza la definizione data nuovamente nella legge, per cui viene soppresso il termine di PEP nell’ORD-FINMA.
2.1.1.2 Società di sede (lett. a)
La formulazione negativa (esclusione) che figurava finora al cpv. 2 lett. a e b viene inserita alla lett. a
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n. 1 riveduta. L’art. 2 cpv. 2 viene quindi cancellato. Inoltre, seguendo la prassi , alla lett. a n. 2 è previsto che nemmeno le cosiddette società holding debbano essere considerate società di sede. La nozione di società holding comporta in particolare le società, gli istituti, le fondazioni, i trust/le fiduciarie che detengono partecipazioni maggioritarie in una o più società le quali a loro volta esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali e il cui scopo non consiste prevalentemente nell’amministrazione di patrimoni di terzi. Tutte queste entità non sono quindi ritenute società di sede.
1 Ai sensi dell’art. 2a cpv. 5 LRD, per federazioni sportive internazionali si intende il Comitato olimpico internazionale e le organizzazioni non statali, da questo riconosciute, che regolano una o più discipline sportive ufficiali su scala mondiale. 2 Vedi nm. 108 Circ. FINMA 2011/1 e n. 39 CDB 08.