Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine
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2.8 IFDS (titolo 5) – Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali (cap. 3)
L’intestazione degli artt. 67 e 69 e alcune disposizioni di diverso tenore degli artt. 67-69 vengono completate in seguito all’introduzione del concetto di detentore del controllo.
2.9 IFDS (titolo 5) – Relazioni d’affari e transazioni che comportano un rischio superiore (cap. 4)
2.9.1 Trasferimento di denaro e di valori (art. 71)
Il nuovo cpv. 1 (inserito all’art. 61 della versione finora vigente) obbliga l’IFDS che opera nell’ambito delle operazioni di trasferimento di denaro e di valori a fissare i criteri per il riconoscimento delle transazioni che comportano un rischio superiore. La disposizione rappresenta un ampliamento del cpv. 2 di tenore invariato (cpv. 1 della versione finora vigente) secondo cui se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano l’importo di CHF 5 000 sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore. La considerazione complessiva e l’adozione esclusiva di un valore di soglia in termini d’importo, utilizzate fino a questo momento, vengono integrate ora da criteri supplementari che devono essere fissati dall’IFDS. Un rischio superiore può configurarsi, per esempio, per le transazioni effettuate da (i) cittadini di paesi a rischio, (ii) persone senza domicilio fisso in Svizzera, (iii) persone senza attività lucrativa il cui soggiorno non ha uno stato permanente, oppure (iv) complessivamente per le transazioni che devono essere eseguite in determinati paesi (p. es. a causa di embarghi o della classificazione generale di rischio del paese). Per individuare le transazioni che comportano un rischio superiore l’IFDS è tenuto a gestire un apposito sistema informatico. Questa regola tassativa o prescrizione, definita in analogia agli artt. 14 e 20, è motivata dal rischio superiore di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nell’ambito del trasferimento di denaro e di valori e rispecchia in larga misura la prassi usualmente seguita.
Il cpv. 4, anch’esso di nuova introduzione, impone all’IFDS di tenere un elenco aggiornato degli ausiliari che ha coinvolto e degli agenti dei gestori di sistemi. Il termine di ausiliari comprende tutte le persone di cui all’art. 1 cpv. 2 lett. f OAIF. Gli agenti dei gestori di sistemi sono degli intermediari finanziari che forniscono le loro prestazioni a proprio nome, ma sulla piattaforma di un terzo. Anche questa disposizione, che attua la raccomandazione 14 del GAFI, non dovrebbe comportare alcuna variazione sostanziale di contenuto per un IFDS. I dati disponibili presso l’IFDS aiutano in fine la FINMA a controllare che un ausiliario operi per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato (art. 1 cpv. 2 lett. f n. 5 OAIF).
A proposito dell’art. 71 si deve precisare che l’IFDS è tenuto a rispettare anche quanto disposto all’art. 10 (indicazioni nell’ambito degli ordini di bonifico). Nei trasferimenti di denaro e di valori occorre indicare quindi non solo le informazioni necessarie sulla controparte ordinante, ma anche le informazioni necessarie sul beneficiario.