Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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svizzere si intendono la Confederazione, i Cantoni e i Comuni compresi i suoi enti. Il termine di autorità estere è preso nell’accezione assunta nel diritto estero di pertinenza.

Lett. b – Banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società d’investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, società di assicurazioni sulla vita nonché istituti di previdenza professionale esonerati dall’obbligo fiscale con sede in Svizzera: anche questi istituti non devono fornire alcuna spiegazione sui detentori del controllo.

Lett. c – Banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società d’investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, società di assicurazioni sulla vita con sede o domicilio all’estero a condizione che siano sottoposti a una sorveglianza equivalente al diritto svizzero: per la definizione di istituti esteri si applicano le leggi specifiche del paese di domicilio.

Lett. d – Altri intermediari finanziari con sede o domicilio all’estero a condizione che siano sottoposti a una sorveglianza prudenziale appropriata e a una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Lett. e – Società semplici: le società semplici hanno spesso un numero elevato di soci, che cambiano spesso, aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali contabilizzati. In linea di massima tali società sono esonerate dall’obbligo di accertare il detentore del controllo.

2.7 IFDS (titolo 5) – Avente economicamente diritto ai valori patrimoniali (sezione 2)

2.7.1 Principio (art. 57)

Il concetto di accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali è stato adeguato a livello di legge per recepire la raccomandazione 10 del GAFI. Da un lato, l’art. 4 cpv. 2 LRD, in combinato disposto con l’art. 2a cpv. 3 LRD, sancisce il principio generale dell’accertamento della persona fisica che, a livello di progetto , viene attuato con l’introduzione del concetto di detentore del controllo; dall’altro, l’art. 4 cpv. 1 LRD prevede che un intermediario finanziario sia tenuto ad accertare l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali con la diligenza richiesta dalle circostanze. In concreto, ciò si traduce in un abbandono del principio di presunzione finora adottato secondo cui si poteva partire dal presupposto che la controparte e l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali coincidessero. In base alla nuova regola, qualora l’intermediario finanziario ritenga che la controparte sia anche l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve documentarlo conformemente all’art. 7 LRD. Se non sussistono dubbi, si può limitare ad accertare l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali. Per farlo, deve confermare nel dossier di apertura del conto l’assenza di indizi che suggeriscano la non coincidenza della controparte con l’avente economicamente diritto ai valori patrimonia-8

li . Questo nuovo obbligo di documentazione è stabilito all’art. 57 cpv. 4 del progetto.

8 Cfr. Messaggio concernente I’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d‘azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563 ss, 682.