Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine
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zione di più società permette un trasferimento oltre frontiera rapido e agevole di somme anche ingenti.
L’allestimento e l’esecuzione dell’analisi dei rischi vengono effettuati dal servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. L’estensione della valutazione dipende dalla natura e dalla dimensione dell’attività dell’intermediario finanziario. L’analisi dei rischi deve essere documentata in forma scritta, verificata periodicamente e, se necessario, adeguata. La ratifica compete al consiglio di amministrazione o alla direzione generale, dato che i risultati di questa analisi hanno rilevanza anche per decidere la politica dei rischi e fissare i mercati target e i segmenti di clientela strategici.
L’analisi dei rischi serve all’intermediario finanziario anche per adottare e attuare in modo efficiente e proporzionato alle risorse le misure volte alla gestione e al contenimento dei rischi. Se svolta in modo ottimale porta a un trattamento diversificato dei settori operativi in cui sono presenti rischi superiori e quelli in cui sono presenti rischi più bassi.
L’esigenza di allestire un’analisi dei rischi risulta dalla raccomandazione 1 del GAFI («Assessing risks and applying a risk-based approach») che impone ai singoli Stati e agli intermediari finanziari di approntare i provvedimenti necessari per identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
2.1.13 Direttive interne (art. 25)
Il primo adeguamento dell’art. 24 della versione finora vigente concerne il nuovo cpv. 2 lett. k che estende i requisiti minimi in materia di direttive interne. Fino a questo momento le direttive interne hanno previsto soprattutto criteri e linee essenziali nel senso di principi (lett. a-j). In pratica e nella maggior parte dei casi le direttive interne vanno però ben oltre i principi, definendo l’organizzazione strutturale e funzionale destinata all’attuazione degli obblighi di diligenza secondo la LRD resp. le disposizioni di esecuzione. Il nuovo art. 25 cpv. 2 lett. k tiene conto di questa prassi e perfeziona anche sul piano formale quanto gli intermediari finanziari mettono in atto già ora.
Il secondo adeguamento concerne il nuovo cpv. 2 lett. l in cui viene sancito l’obbligo a carico dell’intermediario finanziario di regolare e fissare in forma scritta la ripartizione interna all’impresa dei compiti e delle competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità aziendali incaricate dell’applicazione degli obblighi di diligenza. In concreto, con la nuova disposizione si prescrive una chiara regolamentazione e una delimitazione dei compiti e delle competenze tra la first e la second line of defense, in altri termini tra le unità di front office, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e/o le altre unità d’affari preposte all’adempimento degli obblighi di diligenza. La regolamentazione è giustificata dal fatto che l’elenco dei compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro riportato agli artt. 23 e 24 non è esaustivo. La nuova regolamentazione deve sollecitare l’intermediario finanziario ad attenersi a una precisa assegnazione dei compiti e ha come scopo ultimo quello di definire le responsabilità interne. Intenzionalmente non sono state impartite istruzioni sulle modalità di attuazione.