Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
zione vengono pertanto imposti obblighi specifici, in particolare in materia di organizzazione e traspa-
2
renza del commercio.
3.3 Commercio di derivati
In conformità agli standard internazionali, con l’introduzione della LInFi viene disciplinato in maniera esaustiva il commercio di derivati OTC. La nuova regolamentazione si basa in larga misura sulle disposizioni sancite dall’EMIR.
Viene ora introdotto l’obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale e l’obbligo di riduzione del rischio per i derivati che non vengono compensati a livello centrale, come pure l’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni. È inoltre prevista la possibilità di introdurre l’obbligo di commercio su una piattaforma, qualora ciò si rivelasse necessario alla luce dei futuri sviluppi sul piano normativo.
Diversamente dall’UE, nella LInFi le piccole controparti finanziarie vengono in gran parte escluse dagli obblighi e dal commercio di derivati. Nel Messaggio concernente la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario tale deroga viene motivata con il fatto che in questo modo viene debitamente tenuto conto del principio della proporzionalità per quanto riguarda numerose banche, imprese di assicurazione e
3
casse pensioni di dimensioni modeste ed estremamente modeste. La loro attività di commercio di deri-
4
vati non rappresenta infatti, in ragione della sua entità, alcun rischio sistemico.
4 Quadro giuridico dell’OInFi-FINMA
In conformità all’art. 7 cpv. 1 lett. a LFINMA, la FINMA disciplina per il tramite di ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari. Le competenze per l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione vengono, ai sensi della LInFi, delegate in parte al Consiglio federale, in parte direttamente alla FINMA.
Occorre infine notare che le deleghe delle competenze legislative non scaturiscono unicamente in maniera diretta dalla LInFi, ma anche dall’ordinanza del Consiglio federale (OInFi). Nell’emanazione dell’OInFi-FINMA, la FINMA deve parimenti tenere conto di tali deleghe.
2 Rapporto esplicativo del DFF per la procedura di consultazione della LInFi, pag. 3 3 Messaggio del 3 settembre 2014 concernente la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario, FF 2014 6445 4 Rapporto esplicativo del DFF per la procedura di consultazione della LInFi, pag. 29. / 10/38