Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

5 Commenti alle singole disposizioni

Sussistono deleghe dirette per la concretizzazione degli obblighi di comunicazione per il commercio di valori mobiliari e del diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto. Al riguardo, le disposizioni della LBVM attualmente vigenti vengono in parte adeguate, in parte recepite senza modifiche materiali. Di nuovo disciplinamento è la competenza, delegata alla FINMA, di stabilire i derivati soggetti all’obbligo di compensazione.

 Obbligo di registrazione e obbligo di comunicazione nel commercio di valori mobiliari (v.

punti 6 e 7): nell’ordinanza del Consiglio federale, l’obbligo di comunicazione attualmente vigente per i valori mobiliari viene esteso alle operazioni in strumenti finanziari, vale a dire le cartevalori non standardizzate e idonee a essere negoziate su vasta scala, i cui sottostanti sono valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. Inoltre, le deroghe all’obbligo di comunicazione vengono ora disciplinate a livello di ordinanza del Consiglio federale anziché di ordinanza FINMA.. Occorre invece adeguare la definizione di borsa, poiché nel quadro della LInFi vengono ora disciplinate in via generale le sedi di negoziazione, che includono i sistemi multilaterali di negoziazione.

Commercio con i derivati (v. punto 8): con la LInFi tale ambito viene disciplinato ex novo a livello

legislativo. In tale contesto la FINMA ha il compito di disciplinare quali derivati non negoziati in una sede di negoziazione (derivati OTC) sono soggetti all’obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale. Essa assolve tale compito nel quadro dell’autorizzazione delle controparti centrali svizzere e del riconoscimento di quelle estere. La FINMA stabilisce pertanto quali derivati negoziati per il tramite di tali controparti centrali saranno assoggettati, in futuro, all’obbligo di compensazione. Al riguardo si basa sugli standard riconosciuti a livello internazionale.

Diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto (v. punti 10 e 11): sostanzial-

mente gli adeguamenti vengono apportati a livello legislativo. Inoltre, le disposizioni dell’ordinanza, evolutesi nel corso del tempo, sono state strutturate in maniera più efficace e snellite e il concetto di derivati su titoli di partecipazione è stato espresso in maniera più chiara.

Di seguito vengono commentate le singole disposizioni.

6 Obbligo di registrazione (art. 1 OInFi-FINMA)

6.1 Situazione iniziale

Ora l’art. 38 LInFi sancisce l’obbligo di registrazione per i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione. Per i commercianti di valori mobiliari parimenti non ammessi a una sede di negoziazione, a livello contenutistico si applicano sostanzialmente i medesimi obblighi di registrazione di cui all’art. 15 cpv. 1 LBVM (obbligo di tenere un giornale). Ora l’obbligo di tenere un giornale viene comunque esteso agli strumenti finanziari i cui sottostanti sono valori mobiliari ammessi al commercio. Tale aspetto innovativo s’iscrive nell’ottica di un’analoga estensione dell’obbligo di comunicazione ai corrispondenti strumenti finanziari con riferimento ai valori mobiliari (cfr. punto 7).

/ 11/38