Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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L’art. 22 lett. b corrisponde all’attuale art. 21 cpv. 2 lett. a OBVM-FINMA. Poiché l’art. 10 cpv. 2 OBVM-FINMA viene stralciato, relativamente alle informazioni richieste ora si rimanda all’art. 121 LInFi.
Finora, per quanto riguarda le informazioni necessarie per la dichiarazione degli strumenti finanziari in conformità all’art. 15 OBVM-FINMA, nell’art. 21 cpv. 2 lett. c e d OBVM-FINMA era stata successivamente operata una distinzione fra strumenti finanziari ammessi o meno al negozio su una borsa svizzera. Qualora fossero ammessi, per la specifica di un titolo di partecipazione bastava indicare il numero di valore dei titoli (ISIN). Poiché anche i derivati su titoli di partecipazione ammessi al negozio in una borsa svizzera possono disporre di un ISIN e pertanto essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, nella descrizione delle informazioni da fornire per i derivati su titoli di partecipazione ora non è più determinate il luogo di ammissione al negozio, bensì il fatto che uno strumento finanziario disponga o meno di un ISIN (art. 22 cpv. 2 lett. c e d).
Venendo meno l’art. 15 cpv. 2 OBVM-FINMA, il rimando a tale disposizione nell’art. 21 cpv. 2 lett. e OBVM-FINMA non viene trasposto.
Nel cpv. 3 vengono semplificate le informazioni necessarie per la dichiarazione di un acquisto indiretto o di un’alienazione indiretta. Mentre l’art. 21 cpv. 3 OBVM-FINMA, ai sensi del diritto vigente, richiede l’indicazione dell’intera catena di detenzione dall’acquirente o dall’alienante diretto fino all’avente economicamente diritto, in conformità al cpv. 3 devono essere pubblicati solo il primo e l’ultimo anello della catena, ossia l’acquirente o l’alienante diretto e l’avente economicamente diritto. Ciò costituisce un’agevolazione in particolare a livello di gruppo, in quanto i trasferimenti in seno alle società del gruppo generano un obbligo di comunicazione unicamente se riguardano la società del gruppo che detiene direttamente i titoli di partecipazione. In questo modo, per le persone soggette all’obbligo di comunicazione viene pertanto eliminata una fonte ricorrente di errore. Ciò giustifica la perdita di informazioni che per i partecipanti al mercato sono auspicabili, tuttavia per la valutazione dei rapporti di controllo presso una società non sono assolutamente necessarie.
10.2.13 Indicazioni complementari (art. 23 OInFi-FINMA)
Diversamente da quanto disposto dall’art. 21 cpv. 1 lett. f OBVM-FINMA, ora l’indicazione della persona di contatto competente della dichiarazione non deve più essere comunicata. Alla stregua di quanto avviene con l’indicazione dell’indirizzo in conformità all’art. 21 cpv. 1 lett. e OBVM-FINMA (cfr. commenti all’art. 22 cpv. 1 lett. e), nella prassi si sono ripetutamente registrate violazioni dell’obbligo di comunicazione in seguito alla mancata comunicazione delle modifiche relative alla persona di contatto. Poiché tale informazione è praticamente insignificante per il mercato, ma importante per gli emittenti, gli organi per la pubblicità e le autorità di vigilanza, ora l’art. 23 prevede che vengano fornite informazioni esaustive sulla persona di contatto, non più pubblicate sulle apposite piattaforme. Pertanto, l’indicazione della persona di contatto non rientra più nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione ai sensi del diritto in materia di pubblicità.
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