Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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nate divergenze, che tuttavia, in linea di principio, non dovrebbero ripercuotersi direttamente sulla de-
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terminazione delle categorie di derivati soggette all’obbligo di comunicazione.
8.2.2 Disciplinamento dell’obbligo di compensazione in seno all’UE
La regolamentazione dell’UE fa derivare i criteri per la determinazione dell’obbligo di compensazione dall’obiettivo sovraordinato di ridurre i rischi sistemici. Si tratta segnatamente di: grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi, volume e liquidità e disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi (art. 5[4] EMIR).
Tali criteri vengono ulteriormente precisati nel Regolamento (UE) n. 149/2013. Al riguardo, anche l’UE si
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orienta ai pertinenti standard internazionali. Nella standardizzazione è determinante se i termini contrattuali della categoria di contratti derivati OTC interessata includono una documentazione giuridica comune, compresi accordi-quadro di compensazione, definizioni e termini e conferme standardizzati, che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti (art. 7[1][a] Regolamento [UE]
n. 149/2013). Per quanto riguarda i processi operativi per la categoria di contratti derivati interessata, occorre considerare se sussiste un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione comunemente riconosciuto (art. 7[1][b] Regolamento [UE] n. 149/2013). Riguardo al volume e alla liquidità è necessario valutare, relativamente alla categoria di contratti derivati interessata, se i margini o i requisiti finanziari della controparte centrale sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare, nonché la stabilità nel tempo delle dimensioni e della profondità del mercato per il prodotto in questione. In altre parole occorre chiedersi in che misura le transazioni di maggiore entità possono avere un influsso determinante sul mercato. Per quanto riguarda il volume, devono essere determinanti la quantità e il valore delle transazioni. Per quanto concerne sia il criterio della liquidità sia il criterio del volume è decisivo in che misura è assicurata la stabilità in caso di crisi, p. es. in caso di insolvenza di una controparte (art. 7[2] Regolamento [UE] n. 149/2013). Infine, i partecipanti al mercano devono poter disporre di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC interessata. Ciò significa che deve essere garantita la regolare pubblicazione dei prezzi relativi alla quotazione e alla chiusura della negoziazione (art. 7[3] Regolamento [UE] n. 149/2013).
Il Regolamento EMIR prevede due approcci regolamentari per la determinazione delle categorie di derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione: bottom-up e top-down. Mediante l’approccio bottom-up, le categorie di derivati soggette all’obbligo di compensazione vengono determinate basandosi sulle categorie che vengono già compensate mediante controparti centrali autorizzate o riconosciute (art. 5[3] EMIR). L’ESMA individua (per ogni categoria di derivati), sulla base dei derivati idonei alla compensazione, una quantità parziale soggetta all’obbligo di compensazione, se sono soddisfatti i criteri concernenti detto obbligo ai sensi dell’art. 5[4] EMIR. Nell’approccio top-down, l’ESMA notifica le categorie di
5 Le principali differenze a livello dell’applicazione dell’obbligo di compensazione tra le singole giurisdizioni riguardano non tanto i derivati soggetti all’obbligo di compensazione, quanto le controparti che sottostanno a detto obbligo. In Svizzera, tutte le piccole controparti (finanziarie e non finanziarie) sono esonerate dall’obbligo di compensazione, mentre nell’UE solo le piccole controparti non finanziarie sono esonerate, e negli Stati Uniti nessuna piccola controparte finanziaria può essere esonerata nel singolo caso. 6 Considerazione 2 del Regolamento (UE) n. 149/2013. / 16/38