Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Il contenuto fondamentalmente identico degli obblighi di registrazione per i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione da un lato e i commercianti di valori mobiliari dall’altro giustifica il disciplinamento delle disposizioni d’esecuzione in un atto normativo. Poiché il legislatore intende abrogare la LBVM e di conseguenza le disposizioni dell’OBVM-FINMA mediante l’introduzione della LIFin, nell’OInFi-FINMA si prospetta una normativa di matrice comune.
6.2 Comparazione giuridica con la normativa europea concernente l’obbligo di registrazione
Al livello della normativa europea, per effettuare una comparazione occorre considerare l’art. 25 MiFIR (obbligo di conservare le registrazioni). Ai sensi dell’art. 25 (1) MiFIR, le imprese di investimento tengono a disposizione dell’autorità competente, per cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni in strumenti finanziari che hanno concluso per conto proprio o per conto dei clienti. Per le operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all’identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 2005/60/CE. Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi (art. 25 [2] MiFIR).
L’obbligo di registrazione ai sensi della MiFIR e quello ai sensi dell’art. 38 LInFi e dell’art. 15 LBVM sono fondamentalmente equivalenti.
6.3 Principi alla base dell’obbligo di registrazione (art. 1 OInFi-FINMA)
Le argomentazioni di cui all’art. 1 si allineano, a livello materiale, nei tratti essenziali al vigente art. 1 OBVM-FINMA. L’obbligo di registrazione si applica sia ai partecipanti di una sede di negoziazione (art. 38 LInFi) sia ai commercianti di valori mobiliari (art. 15 LBVM). Gli adeguamenti sono precipuamente di natura terminologica. Poiché l’obbligo di tenere un giornale è strettamente correlato all’obbligo di comunicazione, tale obbligo deve essere esteso, oltre che ai valori mobiliari, anche ai derivati non standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala, il cui sottostante è un valore mobiliare ammesso al commercio su una sede di negoziazione svizzera (cfr. punto 7).
7 Obbligo di comunicazione (art. 2 – 5 OInFi-FINMA)
7.1 Situazione iniziale
Analogamente all’attuale obbligo di comunicazione per i commercianti di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (art. 15 LBVM), i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari (art. 39 cpv. 1 LInFi). Ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 LInFi, la FINMA stabilisce quali informazioni soggette all’obbligo di comunicazione devono essere trasmesse, in quale forma e a chi. Così come per l’obbligo di registrazione (cfr. punto 6.1), i commercianti di valori mobiliari che non partecipano a una sede di negoziazione sono soggetti all’obbligo di comunicazione in conformità alla disposizione di cui all’art. 15 LBVM. Il contenuto
/ 12/38