Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

l’obbligo di comunicazione dell’avente economicamente diritto viene adempiuto, come finora avvenuto, dal titolare dell’autorizzazione. Se quest’ultimo delega ulteriormente l’esercizio dei diritti di voto, il destinatario della delega sottostà inoltre all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 120 cpv. 3 LInFi.

Il cpv. 3 sancisce che, per gli investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per la distribuzione, la direzione del fondo o la società può adempiere l'obbligo di comunicazione nella misura in cui non è dipendente da un gruppo. Ai sensi del diritto vigente, la direzione del fondo o la società è considerata indipendente se può esercitare liberamente i diritti di voto legati ai titoli di partecipazione da essa amministrati. Il concetto di libero esercizio dei diritti di voto viene ora contemplato nell’art. 120 cpv. 3 LInFi, motivo per cui è stato stralciato dall’ordinanza. Dal punto di vista contenutistico non vengono apportate modifiche, in quanto le precisazioni concernenti l’indipendenza di cui alle lettere a e b rimangono invariate.

10.2.10 Banche e commercianti di valori mobiliari (art. 19 OInFi-FINMA)

Il cpv. 1 lett. c viene adeguato al nuovo ciclo di settlement introdotto a partire dal 6 ottobre 2014 in conformità al punto 13.1 del Regolamento in materia di negoziazione di SIX Swiss Exchange, in base al quale le chiusure devono essere trasferite e liquidate nei successivi due giorni di borsa.

Inoltre viene precisato che l’art. 19 contempla una deroga a favore di banche e commercianti di valori mobiliari, di cui essi possono avvalersi se sussistono i corrispondenti requisiti. Se la banca o il commerciante di valori mobiliari soggetta/o all’obbligo di comunicazione si appella all’art. 19, ci si attende che tale disposizione venga integralmente osservata. Se non sussistono (più) i requisiti per una dichiarazione ai sensi dell’art. 19, occorre procedere all’apposita dichiarazione. In caso contrario, potrebbe essere constatata una violazione dell’obbligo di comunicazione.

Venendo meno la categoria degli strumenti finanziari acquistati in vista di un’offerta pubblica d’acquisto ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 OBVM-FINMA, il finora vigente art. 18 cpv. 3 OBVM-FINMA non viene trasposto nell’OInFi-FINMA.

10.2.11 Procedura di offerta pubblica di acquisto (art. 20 OInFi-FINMA)

Il cpv. 1 viene adeguato al tenore dell’art. 134 LInFi. Inoltre, nei cpv. 1 e 2 viene apportata una precisazione di carattere temporale, gli obblighi di dichiarazione sanciti dall’Ordinanza commissionale OPA (O-COPA) devono cioè essere applicati dalla pubblicazione dell’annuncio preliminare o del prospetto dell’offerta fino alla scadenza del termine suppletivo. Viene inoltre appurato che il cpv. 2 si applica unicamente agli assoggettati all’obbligo di comunicazione che, nel corso della procedura di offerta pubblica d’acquisto, hanno presentato una dichiarazione in conformità alle disposizioni del capitolo 8 dell’Ordinanza commissionale OPA.

Ai sensi del diritto vigente, l’art. 19 OBVM-FINMA può essere applicato anche ai programmi di riacquisto. Tuttavia, nella prassi la maggior parte dei programmi di riacquisto viene dispensata dalla Commissione sulle offerte pubbliche di acquisto, pertanto le ordinarie disposizioni del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni e di conseguenza gli obblighi di dichiarazione ai sensi dell’Ordinanza commis-

/ 32/38