Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

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partecipazione soggetti all’obbligo di comunicazione. Diversamente dal caso concernente l’avente economicamente diritto, l’obbligo di comunicazione non concerne pertanto automaticamente l’ultimo anello della catena. La persona a cui è intestata la delega non è tuttavia necessariamente soggetta all’obbligo di comunicazione, anzi molto spesso dipende dalla persona che di fatto decide in merito alla modalità con cui vengono esercitati i diritti di voto. A livello di gruppo, essa può coincidere con il destinatario del trasferimento dei diritti di voto. Può però trattarsi anche di un terzo ad esso sovraordinato in maniera diretta o indiretta (p. es. la direzione del gruppo), su disposizione del quale avviene il trasferimento dei diritti di voto. In questo caso, l’obbligo di comunicazione riguarda la persona sovraordinata. Il concetto di libero esercizio dei diritti ai sensi dell’art. 120 cpv. 3 LInFi va pertanto considerato sotto due angolazioni: rispetto all’avente economicamente diritto, sussiste il libero esercizio nel momento il cui l’avente economicamente diritto non influisce sull’esercizio dei diritti di voto. Il fatto che l’avente economicamente diritto può revocare in qualsiasi momento il trasferimento dei diritti di voto o l’obbligo di lealtà dell’incaricato nel rapporto funzionale non compromette, di per sé, il libero esercizio dei diritti. Nella sfera degli aventi diritto all’esercizio dei diritti di voto, a decidere liberamente è colui la cui volontà ha originato l’esercizio dei diritti di voto.

L’obbligo di comunicazione in conformità all’art. 120 cpv. 3 LInFi deve contemplare le situazioni in cui l’avente economicamente diritto dei titoli di partecipazione con coincide con la persona che esercita i diritti di voto. In particolare deve essere impedito che qualcuno raccolga voti di diversi aventi economicamente diritto, indipendenti tra loro, senza dover pubblicare l’insieme di tali partecipazioni. Ai diritti di voto trasferiti a una determinata persona per il libero esercizio, occorre sommare, in conformità alla valutazione dell’obbligo di comunicazione, anche i titoli di partecipazione dei quali tale persona è l’avente economicamente diritto. Nell’apposito modulo (cfr. i commenti all’art. 24) occorre sempre indicare quanti titoli di partecipazione fra quelli dichiarati sono detenuti dalla persona soggetta all’obbligo di comunicazione a titolo di avente economicamente diritto, quanti di questi sono stati trasferiti a terzi ai fini dell’esercizio dei diritti di voto e quanti le sono stati trasferiti per un eventuale esercizio. Tale informazione qualitativa deve essere riportata nel quadro di un’apposita comunicazione, indipendentemente dal fatto che, mediante un trasferimento dei diritti di voto, venga raggiunto o meno il valore soglia ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 LInFi (cfr. anche i commenti all’art. 22 cpv. 2 lett. a).

L’art. 9 cpv. 1 OBVM-FINMA è stato ripreso nell’art. 120 cpv. 2 LInFi, pertanto una disposizione d’esecuzione a livello di ordinanza non è più necessaria. Lo stesso vale per l’art. 9 cpv. 3 lett. d OBVM-

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FINMA. Tale clausola generale è ora contenuta nell’art. 120 cpv. 5 LInFi .

10.2.2 Acquisto e alienazione indiretti (art. 11 OInFi-FINMA)

Del resto, l’art. 9 cpv. 3 OBVM-FINMA costituisce ora, per motivi redazionali, una disposizione a sé stante (art. 11). Tali esempi di acquisto indiretto e alienazione indiretta non costituiscono un elenco esaustivo.

23 Messaggio concernente la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario, FF 2014 6445, ivi 6544 / 26/38