Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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10.2.3 Operazioni effettuate d’intesa o come gruppo organizzato (art. 12 OInFi-FINMA)
L’art. 10 cpv. 2 OBVM-FINMA prevede attualmente tre casi di applicazione di una pratica concordata. I rapporti giuridici di cui alle lettere a e b per l’acquisto o l’alienazione di titoli di partecipazione come pure i rapporti giuridici che hanno per oggetto l’esercizio dei diritti di voto reiterano il cpv. 1 e pertanto non apportano alcun valore aggiunto, motivo per cui non sono stati recepiti nell’OInFi-FINMA.
L’art. 10 cpv. 2 lett. c OBVM-FINMA sancisce che tali accordi ai sensi del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni sono dati anche in caso di riunione di persone fisiche o giuridiche attraverso la maggioranza di diritti di voto o di quote di capitale o attraverso un altro genere di controllo in un gruppo di società o di imprese. A livello di gruppo, tale disposizione si sovrappone alla fattispecie della detenzione diretta o indiretta ai sensi dell’art. 9 OBVM-FINMA: la situazione di un gruppo in conformità all’art. 20 cpv. 3 LBVM e ora dell’art. 121 LInFi richiede la pubblicità di tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti a un gruppo ai sensi del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni, mentre la corrispondente quota alla partecipazione globale non deve essere dichiarata. Ogni modifica a livello della composizione del gruppo deve essere annunciata entro quattro giorni di borsa (art. 21 cpv. 4 OBVM-FINMA). In compenso, l’art. 9 cpv. 3 lett. b OBVM-FINMA prevede, nel caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta, indicazioni complete sia per l’acquirente o l’alienante diretto sia per l’acquirente o l’alienante indiretto. Inoltre, dalla dichiarazione devono emergere i rapporti tra l’avente economicamente diritto e l’acquirente o l’alienante diretto. Anche in questo caso le modifiche ai dati comunicati devono essere annunciate entro quattro giorni di borsa (art. 21 cpv. 3 OBVM-FINMA). Tale sovrapposizione si è spesso tradotta, nella prassi, in incertezze concernenti la scelta del corretto modo di procedere. Il fatto di non trasporre l’art. 10 cpv. 2 lett. c OBVM-FINMA nella nuova OInFi-FINMA è espressione del fatto che le partecipazioni soggette all’obbligo di comunicazione a livello di gruppo dovranno, in futuro, sempre essere pubblicate come detenzione indiretta (cfr. tuttavia i commenti all’art. 33 cpv. 2, in relazione al diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto). Poiché nella fattispecie della detenzione indiretta ora si rinuncia alla pubblicità dettagliata della catena di controllo tra acquirente diretto e indiretto o alienante diretto e indiretto (cfr. art. 22 cpv. 3), si ottiene una facilitazione sotto ogni punto di vista. D’ora in poi, nell’apposito modulo devono essere riportate unicamente tutte le società del gruppo che detengono titoli di partecipazione come detentore diretto e l’avente economicamente diritto dell’intero gruppo come detentore indiretto (cfr. commenti all’art. 22 cpv. 3).
L’art. 10 cpv. 3 OBVM-FINMA reiterava l’art. 20 cpv. 3 LBVM, trasposto nell’art. 121 LinFi. Nell’OInFi-FINMA si rinuncia pertanto a tale ridondanza.
L’art. 12 cpv. 2 e 3 corrispondono al vigente art. 10 cpv. 4 e 5 OBVM-FINMA.
10.2.4 Sorgere dell’obbligo di comunicazione (art. 13 OInFi-FINMA)
Ai sensi del diritto vigente, il sorgere dell’obbligo di comunicazione era desunto, a contrario dell’art. 24 cpv. 1 lett. c OBVM-FINMA, sulla base di operazioni di acquisto o di alienazione condizionali. Ora l’art. 13 cpv. 1 sancisce positivamente che il sorgere dell’obbligo di comunicazione nel momento del negozio obbligatorio non dipende dal fatto che tale operazione sia sottoposta o meno a una determinata condizione.
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