Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

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L’obbligo di comunicazione sorge non appena sia costituito il diritto all’acquisto o all’alienazione di titoli di partecipazione, vale a dire con la stipula del negozio obbligatorio (art. 11 cpv. 1 OBVM-FINMA e ora art. 13 cpv. 1). Ciò fa sì che l’alienante di una partecipazione debba annunciare l’eventuale mancato raggiungimento del valore soglia già entro quattro giorni di borsa dal termine del negozio obbligatorio e l’acquirente debba pubblicare una notifica concernente un eventuale superamento entro il medesimo termine, anche se i titoli di partecipazione e di conseguenza i diritti di voto vengono trasferiti solamente in un secondo momento. Nelle dichiarazioni in materia di pubblicità occorre pertanto indicare sia la data del negozio obbligatorio sia la data del trasferimento previsto (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c e d). Il fatto di considerare il negozio obbligatorio per il sorgere dell’obbligo di comunicazione fa sì che, nel lasso di tempo compreso fra il negozio obbligatorio e l’atto dispositivo, l’acquirente venga dichiarato come avente economicamente diritto, mentre l’alienante continua a disporre dei titoli di partecipazione e dei diritti di voto.

In linea con il tenore dell’art. 120 cpv. 3 LInFi è ora necessaria un’ulteriore comunicazione: l’alienante deve dichiarare di essere legittimato al libero esercizio dei diritti di voto relativi alla partecipazione finora detenuta e l’acquirente deve dichiarare di aver trasferito a terzi l’esercizio dei diritti di voto relativi alla partecipazione recentemente acquisita. Tali obblighi di comunicazione possono essere riportati nello stesso modulo, tuttavia l’esecuzione dell’atto dispositivo comporterebbe un nuovo obbligo di comunicazione per entrambi i soggetti, in quanto entrambi dovrebbero comunicare la conclusione del trasferimento dei diritti di voto (cfr. commenti all’art. 22 cpv. 2 lett. a).

Tale risultato non riflette tuttavia chiaramente l’intenzione del legislatore: in virtù dell’art. 120 cpv. 3 LIn-Fi, la separazione dell’esercizio dei diritti di voto e dell’avente economicamente diritto deliberatamente instaurata con l’accordo delle parti deve essere assoggettata all’obbligo di comunicazione. In compenso, nei casi di cui all’art. 120 cpv. 1 LInFi, in via accessoria il diritto di voto viene trasferito, insieme ai titoli di partecipazione, dall’alienante all’acquirente. In tali casi, la separazione dell’avente economicamente diritto ai sensi del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni e del controllo dell’esercizio dei diritti di voto si genera, senza intervento da parte dei partecipanti, unicamente per il fatto che l’art. 13 cpv. 1 si fonda, quanto al sorgere dell’obbligo di comunicazione, sul negozio obbligatorio. Pertanto, nell’art. 13 cpv. 2 viene appurato che, nei casi inizialmente descritti di cui all’art. 120 cpv. 1 LInFi, in cui i diritti di voto vengono alienati e trasferiti contemporaneamente con i titoli di partecipazione, non si genera alcun obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 120 cpv. 3 LInFi né per l’acquirente né per l’alienante.

Poiché al trasferimento dei diritti di voto ai sensi dell’art. 120 cpv. 3 LInFi non soggiace alcuna operazione di acquisto o di alienazione e pertanto il capoverso 1 non è pertinente, l’art. 13 cpv. 3 sancisce che l’obbligo di comunicazione del terzo autorizzato al libero esercizio dei diritti di voto sorge non appena sia stato compiuto il negozio giuridico che costituisce il trasferimento dei diritti di voto. Al riguardo è determinante, diversamente dalle operazioni di acquisto e di alienazione di cui al cpv. 1, la stipula dell’atto dispositivo. Ciò si evince obiettivamente dalla concezione secondo cui, nel trasferimento dei diritti di voto da parte della persona autorizzata al relativo esercizio, è soggetta all’obbligo di comunicazione la persona che decide effettivamente in merito all’esercizio dei diritti di voto (cfr. commento all’art. 10 cpv. 1).

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