Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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Punti chiave
La Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) delega competenze normative direttamente alla FINMA. Sussistono deleghe dirette per la concretizzazione degli obblighi di comunicazione per il commercio di valori mobiliari e il diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto. Al riguardo, le attuali disposizioni dell’OBVM-FINMA vengono in parte adeguate, in parte recepite senza modifiche materiali. Un aspetto innovativo è la determinazione dei derivati soggetti all'obbligo di compensazione, delegata all’Autorità di vigilanza.
1. Obbligo di comunicazione per i commercianti di valori mobiliari: l’obbligo di dichiarazione ai
sensi della Legge sulle borse per i commercianti di valori mobiliari che effettuano operazioni con valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa svizzera viene recepito nella LInFi per i partecipanti di una sede di negoziazione. Il concetto di sede di negoziazione comprende ora, in conformità alla LInFi, sia le borse che i sistemi multilaterali di negoziazione. Nel progetto di ordinanza del Consiglio federale sulla LInFi (OInFi), l’obbligo di comunicazione attualmente vigente per i valori mobiliari viene esteso alle operazioni in strumenti finanziari. Sono ora soggetti all’obbligo di comunicazione anche gli strumenti finanziari i cui sottostanti sono valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera. L’obbligo di dichiarazione finora disciplinato dall’Ordinanza FINMA sulle borse (OBVM-FINMA) viene conseguentemente adeguato e trasposto nelle nuove ordinanze: l’OInFi sancisce le disposizioni concernenti le deroghe all’obbligo di comunicazione, mentre le altre disposizioni, sottoposte a lievi adeguamenti, vengono recepite nell’OInFi-FINMA.
2. Commercio di derivati: con la LInFi, tale ambito viene disciplinato ex novo a livello legislativo. Al
riguardo, la FINMA ha il compito di disciplinare quali derivati non negoziati in una sede di negoziazione (derivati OTC) sono in linea di principio soggetti all’obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale. Essa assolve tale compito nel quadro dell’autorizzazione delle controparti centrali svizzere e del riconoscimento di quelle estere. La FINMA stabilisce pertanto quali derivati negoziati per il tramite di tali controparti centrali saranno assoggettati, in futuro, all’obbligo di compensazione. Al riguardo si basa sugli standard riconosciuti a livello internazionale.
3. Diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto: sostanzialmente gli adegua-
menti vengono apportati a livello legislativo. Inoltre, le disposizioni dell’ordinanza, evolutesi nel corso del tempo, sono state strutturate in maniera più efficace e snellite e il concetto di derivati su titoli di partecipazione è stato espresso con maggiore chiarezza.
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