Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

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10.2.7 Altri fatti da dichiarare (art. 16 OInFi-FINMA)

Per semplificare le dichiarazioni in materia di pubblicità, d’ora in poi si rinuncia a dichiarare le relazioni tra acquirenti diretti e indiretti e aventi economicamente diritto. In futuro dovranno essere dichiarati unicamente il detentore diretto e l’avente economicamente diritto, mentre la catena di detentori può essere tralasciata. L’art. 16 cpv. 1 lett. b OBVM-FINMA non viene pertanto trasposto nell’OInFi-FINMA, con il risultato che l’art. 16 cpv. 1 viene semplificato a livello redazionale (cfr. commenti all’art. 22 cpv. 3).

Ai sensi del diritto vigente, l’obbligo di comunicazione per le modifiche delle indicazioni dichiarate è disciplinato dall’art. 21 cpv. 4 OBVM-FINMA, dal titolo «Contenuto della dichiarazione». Tuttavia, trattandosi della descrizione di un fatto soggetto all’obbligo di comunicazione, per ragioni di sistematicità detto obbligo viene trasposto nell’art. 16. Non viene apportata alcuna modifica materiale.

10.2.8 Prestito di operazioni mobiliari e operazioni analoghe (art. 17 OInFi-FINMA)

Mediante l’introduzione dell’obbligo di comunicazione dell’avente economicamente diritto al libero esercizio dei diritti di voto nell’art. 120 cpv. 3 LInFi, le disposizioni d’esecuzione finora sancite dagli artt. 13 e 14 OBVM-FINMA sull’obbligo di comunicazione in caso di usufrutto come pure di prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe diventano in larga misura obsolete: ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 LInFi è l’avente economicamente diritto a essere soggetto all’obbligo di comunicazione. Se quest’ultimo trasferisce a terzi il libero esercizio dei diritti di voto, l’art. 120 cpv. 3 LInFi si applica indipendentemente dal negozio giuridico soggiacente al trasferimento dei diritti di voto. Lo stesso avviene anche nel caso in cui la proprietà dei titoli di partecipazione venga trasferita nel quadro di un’operazione di prestito titoli. Poiché il prestatore ha diritto al ritrasferimento dei titoli di partecipazione, continua a sopportare il rischio economico e, pertanto, a essere l’avente economicamente diritto. Concretamente ciò significa che un usufrutto, un prestito di valori mobiliari o operazioni analoghe possono generare obblighi di comunicazione se accompagnato/e dal trasferimento dell’esercizio dei diritti di voto. In caso contrario, i modi di procedere menzionati rimangono irrilevanti dal punto di vista del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni se i patrimoni superano il 3 per cento dei diritti di voto, in quanto l’avente economicamente diritto vanta, in questo caso, la sovranità sull’esercizio dei diritti di voto. L’art. 13 e l’art. 14 cpv. 1-3 OBVM-FINMA non vengono pertanto trasposti nell’OInFi-FINMA.

L’art. 14 cpv. 4 OBVM-FINMA contiene una deroga all’obbligo di comunicazione per le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto che vengono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità. Tale deroga deve essere mantenuta anche sotto il regime dell’art. 120 cpv. 3 LInFi e pertanto viene trasposta nell’art. 17.

10.2.9 Investimenti collettivi di capitale (art. 18 OInFi-FINMA)

Tale disposizione viene recepita dall’art. 17 OBVM-FINMA senza modifiche materiali. Gli adeguamenti di cui ai cpv. 1 e 3 si allineano all’introduzione dell’art. 120 cpv. 3 LInFi.

L’ambito di applicazione di tale disposizione viene circoscritto all’obbligo di comunicazione in conformità all’art. 120 cpv. 1 LInFi. Il cpv. 1 sancisce che, nel caso di investimenti collettivi di capitale approvati,

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