Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

In data 21 giugno 2015 il Parlamento ha approvato la LInFi, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016. Questa legge sottopone le infrastrutture del mercato finanziario e gli obblighi dei partecipanti al mercato, in particolare nel settore del commercio di derivati, a una regolamentazione uniforme adeguata agli sviluppi del mercato e alla normativa internazionale. In questo modo la stabilità e la competitività della

1

piazza finanziaria svizzera vengono rafforzate in modo durevole.

2 Contenuto della LInFi

2.1 Infrastrutture del mercato finanziario

Con l’introduzione della LInFi, per la prima volta in Svizzera viene creata, in linea con gli standard internazionali, un’esaustiva regolamentazione in materia di infrastrutture del mercato finanziario. In linea di principio vengono considerate tutte le infrastrutture del mercato finanziario che possono essere negoziate, compensate e gestite per il tramite di strumenti finanziari (borse e sistemi borsistici, controparti centrali, depositari centrali, sistemi di pagamento e repertori di dati sulle negoziazioni). La LInFi disciplina l’organizzazione e l’esercizio nonché le condizioni di autorizzazione e gli obblighi generali unitari a cui devono attenersi tutte le infrastrutture del mercato finanziario.

L’attuale regolamentazione delle borse ai sensi della LBVM viene in linea di principio mantenuta e ci si attiene alla vigente definizione di borsa. In linea con la normativa europea (MIFiD II e MiFIR) si rinuncia al concetto di istituzione analoga alla borsa, che viene sostituito da concetti di maggiore precisione, quali «sistema multilaterale di negoziazione» e «sistema organizzato di negoziazione».

2.2 Commercio di derivati

Grazie alla LInFi, un ulteriore ambito è stato dotato di un fondamento normativo: il mercato di derivati OTC. Il quadro giuridico svizzero in materia di commercio di derivati OTC non soddisfaceva infatti i pertinenti standard internazionali. In linea con questi ultimi (Financial Stability Board, FSB) e la regolamentazione europea (in particolare EMIR), con la LInFi vengono introdotti obblighi fondamentali al riguardo: compensazione per il tramite di una controparte centrale, obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni e obblighi di riduzione del rischio per i derivati non compensati a livello centrale.

Le operazioni standardizzate in derivati OTC devono essere effettuate, se sono adeguate per questo, tramite borse o eventualmente idonee piattaforme elettroniche di negoziazione (art. 112 – 115 LInFi). L’obiettivo è migliorare ulteriormente la trasparenza a monte e a valle della negoziazione per le autorità di vigilanza, i partecipanti al mercato e l'opinione pubblica. In Svizzera si vuole aspettare a introdurre tale obbligo per non penalizzare la competitività e l’introduzione verrà armonizzata agli sviluppi interna-

1 Rapporto esplicativo del DFF per la procedura di consultazione della LInFi, pag. 2. / 8/38