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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

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zionali (in particolare alla prevista introduzione dell’obbligo di commercio su una piattaforma nell’UE). Il Consiglio federale metterà in vigore le corrispondenti disposizioni della LInFi solo se si rivelerà opportuno alla luce degli sviluppi internazionali. Pertanto, anche le disposizioni d’esecuzione necessarie a tale scopo che rientrano nella competenza della FINMA dovranno essere formulate unicamente in un momento successivo e alla luce delle direttive internazionali.

2.3 Norme di comportamento sul mercato

Le disposizioni vigenti sulla pubblicità delle partecipazioni (art. 20 seg. LBVM), sulle offerte pubbliche d'acquisto (art. 22 segg. LBVM), nonché sull'insider trading e sulla manipolazione del mercato (art. 33e seg. LBVM) vengono in gran parte trasposte dalla LBVM alla LInFi senza modifiche materiali.

3 Comparazione giuridica

3.1 Considerazioni generali

In un’ottica di comparazione giuridica, sia le disposizioni concernenti le infrastrutture del mercato finanziario sia quelle concernenti il commercio di derivati sono strettamente interconnesse con la regolamentazione a livello europeo. Risultano prioritari i regolamenti MiFID II, MiFIR ed EMIR. La necessità di un allineamento al quadro giuridico europeo scaturisce, oltre che da considerazioni sul piano della compatibilità, dal fatto che tra il mercato finanziario e dei derivati svizzero e il mercato finanziario europeo sussiste una forte interdipendenza. A tale proposito, alla luce della problematica dell’accesso al mercato, la normativa europea pone determinati requisiti in termini di equivalenza per quanto concerne le condizioni normative quadro degli Stati terzi, pertanto il dispositivo giuridico svizzero deve essere adeguatamente modificato.

3.2 Infrastrutture del mercato finanziario

Mentre il diritto vigente sancito dalla LBVM disciplina unicamente le borse e le istituzioni analoghe alla borse, la LInFi contempla ora – in linea con il diritto europeo – tutte le infrastrutture del mercato finanziario sottoposte all’obbligo di autorizzazione.

In conformità alla MiFID II e alla MIFIR, per le infrastrutture del mercato finanziario nell’ambito del commercio di valori mobiliari e strumenti finanziari è stata introdotta una tripartizione delle infrastrutture del mercato finanziario, operando una distinzione fra borse, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione. Inoltre, per le controparti centrali, i depositari centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni viene creata un’apposita tipologia di autorizzazione.

Diversamente dall’UE, i sistemi organizzati di negoziazione non vengono considerati infrastrutture autonome del mercato finanziario; la loro gestione è tuttavia appannaggio di banche, commercianti di valori mobiliari, borse e sistemi multilaterali di negoziazione. Al gestore di un sistema organizzato di negozia-

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