Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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8.3.1.2 Determinazione delle categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione da par-
te della FINMA (art. 6 cpv. 1 OInFI-FINMA)
Diversamente dalla normativa in conformità all’EMIR (cfr. punto 8.2.2), la LInFi non prevede esplicitamente alcun approccio top down, in base al quale la FINMA può costringere una o più controparti centrali a compensare le categorie di derivati che, in base ai criteri di cui all’art. 101 cpv. 1 LInFi, dovrebbero essere assoggettati all’obbligo di compensazione, ma per i quali nessuna controparte ha ancora ottenuto un’autorizzazione. Tuttavia, sulla scorta di una sistematicità legislativa, si può concludere che tale possibilità è contemplata anche nella LInFi.
In particolare nel caso in cui la stabilità del sistema sia messa a repentaglio a causa della mancanza dell’obbligo di compensazione per una determinata categoria di derivati, deve essere contemplata la possibilità di dichiarare come soggetto a detto obbligo un derivato che di fatto non viene compensato da alcuna controparte centrale. Ciò deve prevedere anche l’obbligo di compensare tale categoria di derivati da parte delle controparti centrali interessate.
8.3.1.3 Registro della FINMA e procedura di registrazione di nuovi derivati (art. 6 cpv. 1 OInFi-FINMA)
a. Registro della FINMA
I derivati soggetti all’obbligo di compensazione vengono pubblicati in un registro (art. 6 cpv. 1). La FINMA terrà il registro dei derivati soggetti all’obbligo di pubblicazione in una nuova circolare. Il grado di dettaglio delle informazioni riportate in tale registro è allineato a quello impiegato da altre autorità di
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vigilanza all’estero, in particolare al registro pubblico dell’ESMA .
b. Procedura di registrazione dei derivati soggetti all’obbligo di compensazione nel registro della
FINMA
La FINMA aggiornerà il proprio registro dei derivati soggetti all’obbligo di compensazione se il processo di riconoscimento di una controparte centrale estera da parte della FINMA è stato terminato e quest'ultima ha determinato i derivati soggetti all’obbligo di compensazione per tale controparte centrale. Occorrerà procedere a ulteriori aggiornamenti qualora l’ESMA o la CFTF (o altre autorità di vigilanza rilevanti) integrino il proprio registro di derivati soggetti all’obbligo di compensazione e in tale registro vengono riportati derivati assoggettati all’obbligo di compensazione per il tramite di controparti centrali riconosciute in Svizzera. Occorre inoltre decidere se i derivati dichiarati soggetti all’obbligo di compensazione da parte delle autorità estere devono essere assoggettati al medesimo obbligo in Svizzera. Lo stesso vale se all’estero viene meno l’obbligo di compensazione per i derivati finora soggetti a detto obbligo.
Verrà avviata un’indagine conoscitiva pubblica qualora vengano apportate modifiche sostanziali alla circolare o al registro in questione, per esempio nel caso in cui vengano registrate nuove categorie di derivati soggetti all’obbligo di compensazione.
21 http://www.esma.europa.eu/system/files/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf. / 21/38