Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

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sionale OPA vengono sostituiti dalla Circolare n. 1 della Commissione sulle offerte pubbliche di acquisto (cfr. Circolare COPA n. 1, nm. 6). Ciò fa sì che, in tali casi, attualmente non venga applicato né l’obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 20 LBVM né l’obbligo di dichiarazione ai sensi del capitolo 8 dell’Ordinanza commissionale OPA, il che è in contrasto con il principio di trasparenza di cui all’art. 1 cpv. 2 LInFi. Nel cpv. 3 ora viene pertanto appurato che, durante i programmi pubblici di riacquisto, continuano a essere applicati gli obblighi di dichiarazione ai sensi del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni.

10.2.12 Contenuto della dichiarazione (art. 22 OInFi-FINMA)

L’elenco non esaustivo delle fattispecie assoggettate all’obbligo di comunicazione, attualmente riportato nell’art. 21 cpv. 1 OBVM-FINMA, viene integrato con il trasferimento dei diritti di voto ai fini dell’esercizio autonomo ai sensi dell’art. 120 cpv. 3 LInFi e con la dichiarazione delle modifiche, ora disciplinata dall’art. 16 cpv. 2.

Nel cpv. 1 lett. c e d sono state apportate semplificazioni e precisazioni linguistiche.

Ora, nella dichiarazione, le persone giuridiche devono indicare unicamente ragione sociale e sede; si rinuncia alla menzione dell’indirizzo. Da un lato, ciò è in linea con le informazioni che le persone fisiche devono fornire, dall’altro dà seguito alla richiesta del settore di eliminare una ricorrente fonte di errore, abolendo l’obbligo di presentare una dichiarazione delle modifiche in seguito a un trasloco nel perimetro della medesima località. Tenuto conto degli indirizzi disponibili nel registro di commercio, tale aspetto innovativo non dovrebbe tradursi in una perdita di informazioni, se non altro per gli investitori svizzeri. Inoltre, l’indirizzo mancante per le persone fisiche e giuridiche viene compensato con la nuova norma concernente l’indicazione di una persona di contatto in conformità all’art. 23.

Se l’avente economicamente diritto non coincide con l’esercizio dei diritti di voto, ora sia gli aventi economicamente diritto sia le persone legittimate al libero esercizio dei diritti di voto sono soggetti all’obbligo di comunicazione. Dalle dichiarazioni in materia di pubblicità si deve evincere a quale titolo una persona soggetta all’obbligo di comunicazione detiene i diritti di voto dichiarati all’emittente. La dichiarazione deve pertanto contenere le seguenti informazioni:

1. quota dei diritti di voto detenuti dall’avente economicamente diritto;

2. quota dei diritti di voto in conformità al n. 1, il cui esercizio è stato trasferito a terzi in applicazione

dell’art. 120 cpv. 3 LInFi;

3. quota dei diritti di voto che un terzo ha trasferito alla persona soggetta all’obbligo di comunicazione

in applicazione dell’art. 120 cpv. 3 LInFi.

Le informazioni concernenti la persona a cui sono stati trasferiti i diritti di voto o che li ha trasferiti alla persona soggetta all’obbligo di comunicazione non sono richieste. Un trasferimento dei diritti di voto ai sensi dell’art. 120 cpv. 3 LInFi comporta pertanto una dichiarazione delle modifiche ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 2 lett. a.

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