Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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derivati che dovrebbero essere, dal suo punto di vista, soggetti all’obbligo di compensazione sulla scorta di considerazioni in materia di stabilità finanziaria, ma per le quali tuttavia nessuna controparte centrale ha ancora ottenuto l’autorizzazione (art. 5[3] EMIR).
Dal primo trimestre del 2014, l’ESMA ha esaminato in base all’approccio bottom-up diverse categorie di derivati OTC dal punto di vista della loro idoneità all’obbligo di compensazione (derivati su tassi di inte-
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resse , su crediti , su azioni e sul mercato dei cambi ) e le ha sottoposte alla Commissione europea in
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quanto idonee all’assoggettamento a detto obbligo . L’introduzione dell’obbligo di compensazione av-
12 viene successivamente in maniera scaglionata nel tempo per le diverse categorie di controparti. L’ESMA tiene un registro pubblico in cui sono riportate tutte le categorie di OTC soggette all’obbligo di
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compensazione (art. 6 EMIR).
8.2.3 Disciplinamento dell’obbligo di compensazione negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti i derivati standardizzati in conformità al Dodd-Frank Act (DFA) sono soggetti all’obbligo di compensazione se dalla U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) o dalla Securities Exchange Commission (SEC) sono stati qualificati come prodotti soggetti a detto obbligo e una contro-
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parte centrale ha accettato tali flussi di cassa (swap) a fini di compensazione.
Per quanto riguarda i derivati soggetti all’obbligo di compensazione, si opera una distinzione fra security-based swap e swap. Nella prima categoria rientrano in particolare gli swap che si riferiscono a un determinato valore mobiliare, mentre nella seconda tutte le altre tipologie di derivati OTC. Il concetto di swap ha pertanto un significato piuttosto ampio e comprende la maggior parte di derivati OTC, in particolare opzioni e contratti a termine. La CFTC ha il compito di sorvegliare il mercato degli swap, mentre la SEC sorveglia la compensazione dei security-based swap.
7 http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2014-1184_final_report_clearing_obligation_irs.pdf. 8 http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-800.pdf. 9 http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2014-1184_final_report_clearing_obligation_irs.pdf. 10 http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2014-1185.pdf. 11 Dal punto di vista formale, nell’UE la determinazione dei derivati soggetti all’obbligo di compensazione presuppone sempre una decisione della Commissione europea. In Svizzera tale competenza è stata delegata, per legge, alla FINMA. Nell’UE i derivati soggetti all’obbligo di compensazione vengono inoltre riportati in un registro pubblico, disponibile sul sito Internet dell’ESMA (https://www.esma.europa.eu/system/files/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf). 12 A partire da 6 mesi dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di compensazione, a dover procedere alla compensazione sono in primo luogo unicamente i clearing member, dopo 12 mesi ulteriori controparti con un volume di negoziazioni particolarmente elevato, dopo 18 mesi tutte le controparti finanziarie e dopo 3 anni anche le controparti non finanziarie. 13 Il registro pubblico è disponibile sul sito Internet dell’ESMA (http://www.esma.europa.eu/es/system/files/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf). 14 Il disciplinamento dell’obbligo di compensazione è disponibile sul sito Internet dell’US Publishing Government Office: http://www.ecfr.gov/cgibin/retrieveECFR?gp=&SID=f2b169fda0c5b032aae0c93f8735c185&mc=true&n=pt17.2.50&r=PART&ty=HTML. / 17/38