Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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12 Disposizioni finali
12.1 Modifica di altri atti normativi
12.1.1 OIB-FINMA
L’art. 56 e 57 OIB-FINMA viene abrogato e ora fissato a livello legislativo nell’art. 30a della Legge sulle banche (LBCR; RS 952.0). Con il nuovo art. 30a LBCR deve essere, in particolare, garantita la continuità dei rapporti contrattuali in una situazione di stress, accordando alla FINMA la possibilità di adottare misure secondo il capo undicesimo della Legge sulle banche, senza che queste misure possano far
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insorgere diritti di disdetta o diritti secondo l'articolo 27 LBCR.
12.1.2 OBVM-FINMA
L’OBVM-FINMA viene abrogata. Le corrispondenti disposizioni vengono ora disciplinate dall’OInFi-FINMA.
12.2 Disposizioni transitorie - Pubblicità delle partecipazioni (art. 50 OInFi-FINMA)
I cpv. 1 e 2 sono conformi all’art. 48 cpv. 1 e 2 OBVM-FINMA.
Il cpv. 3 garantisce agli organi per la pubblicità che al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza non dispongono di una piattaforma elettronica per le dichiarazioni un termine transitorio di 12 mesi, durante il quale detta piattaforma deve essere implementata oppure il compito ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 deve essere trasferito a un’altra autorità.
Il cpv. 4 sancisce che le dichiarazioni concernenti la pubblicità delle partecipazioni devono essere pubblicate sul FUSC durante il termine transitorio di cui al cpv. 3 e in almeno uno dei principali media elettronici. Tale disposizione si allinea all’art. 23 cpv. 2 e 3 OBVM-FINMA.
24 Cfr. Messaggio concernente la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario, FF 2014 6445, ivi 6565. / 38/38