Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

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11 Obbligo di presentare un’offerta (art. 30 – 47 OInFi-FINMA)

Così come nell’ambito della pubblicità delle partecipazioni, la legislazione in materia di offerte pubbliche di acquisto s’iscrive nel quadro di un progetto di revisione, in cui vengono recepite le disposizioni d’esecuzione finora disciplinate dagli art. 28-45, con puntuale adeguamento agli aspetti innovativi sul piano del diritto sovraordinato e alle esigenze emerse dalla prassi.

11.1 Acquisto indiretto (art. 32 OInFi-FINMA)

Ora l’art. 32 rimanda anche all’art. 120 cpv. 5 LInFi, che corrisponde al vigente art. 9 cpv. 3 lett. d OBVM-FINMA.

11.2 Operazioni effettuate d’intesa (art. 33 OInFi-FINMA)

Il vigente art. 31 rimanda, nell’ambito delle operazioni effettuate d’intesa, all’art. 10 cpv. 1 e 2 OBVM-FINMA. Poiché nel diritto in materia di pubblicità d’ora in poi nella fattispecie dell’agire indiretto vengono sussunte le relazioni a livello di gruppo, l’art. 10 cpv. 2 OBVM-FINMA non viene trasposto nell’OInFi-FINMA (cfr. commenti all’art. 12). Dal punto di vista del diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto, ai sensi del diritto vigente si ricorre a tale disposizione per determinare i membri di un gruppo soggetti all’obbligo di presentare un’offerta. Al fine di preservare il quadro giuridico vigente, l’art. 10 cpv. 2 lett. 2 OBVM-FINMA viene trasposto nell’art. 33 cpv. 2.

11.3 Ristabilimento dell’obbligo di presentare un’offerta (art. 37 OInFi-FINMA)

La formulazione «entrata in vigore della LBVM» utilizzata nel vigente art. 35 OBVM-FINMA viene sostituita dalla data dell’entrata in vigore.

11.4 Deroghe all’obbligo di presentare un’offerta (art. 40 OInFi-FINMA)

In conformità all’art. 136 cpv. 2 LInFi, l’obbligo di presentare un’offerta è caduco se i diritti di voto sono stati acquisiti per donazione, successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o esecuzione forzata ai sensi dell’art. 135 cpv. 1 LInFi. Ai sensi del diritto vigente, la richiesta di deroga non deve essere dichiarata alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (art. 38 cpv. 3 OBVM-FINMA). Il trattamento di tale deroga si differenzia pertanto da quello delle altre deroghe all’obbligo di presentare un’offerta, la cui richiesta deve essere dichiarata alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Se in questi casi la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto ha motivo di ritenere che i requisiti per la deroga richiesta non sono soddisfatti, entro cinque giorni di borsa apre un procedimento amministrativo. Diversamente dalle altre deroghe, in caso di donazione, successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o esecuzione forzata la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto non è finora stata in grado di verificare se la fattispecie in questione consentiva di avvalersi della deroga disciplinata dall’art. 136 cpv. 2 LInFi. Dalla prospettiva odierna, tale disparità di trattamento a livello delle deroghe non è più giustificata, tanto più che dalla prassi è emerso che un esame a posteriori nel singolo caso

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