Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
titoli di partecipazione attualmente non ancora noti saranno, in futuro, assoggettati all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 120 cpv. 5 LInFi in combinato disposto con l’art. 15 cpv. 2.
I cpv. a e b menzionano i casi di applicazione finora disciplinati dall’art. 15 cpv. 1 lett. a e b OBVM-FINMA. Diversamente dall’art. 15 cpv. 1 lett. c OBVM-FINMA, la lett. c non assoggetta più, invece, in via generale all’obbligo di comunicazione tutti i derivati su titoli di partecipazione che prevedono o consentono una liquidazione in contanti, bensì indica a titolo di esempio quelli che non vengono negoziati in borsa. I derivati su titoli di partecipazione possono essere negoziati fuori borsa in maniera individuale tra le parti selezionate e plasmati sulle esigenze dell’acquirente. Per l’acquirente di un derivato su titoli di partecipazione con liquidazione in contanti negoziato fuori borsa è perciò notevolmente più semplice acquistare i diritti di voto relativi ai titoli di partecipazione sottostanti. Viene tenuto conto di tale fattispecie mediante l’esplicito obbligo di comunicazione per i derivati su titoli di partecipazione con liquidazione in contanti negoziati fuori borsa.
In compenso, in ragione delle specifiche contrattuali standardizzate e dell’anonimizzazione delle controparti ad opera della controparte centrale, i derivati su titoli di partecipazione con liquidazione in contanti negoziati in borsa non risultano particolarmente adeguati a garantire all’acquirente l’accesso ai titoli di partecipazione soggiacenti. Per sgravare gli investitori che hanno investito principalmente in derivati su titoli di partecipazione negoziati in borsa, il cpv. 3 enuncia ora la supposizione confutabile secondo cui i derivati su titoli di partecipazione negoziati fuori borsa che prevedono una liquidazione in contanti in definitiva non conferiscono o non possono conferire diritti di voto, qualora i diritti o le aspettative che ne derivano, sommati alle altre posizioni di acquisto in conformità all’art. 14 cpv. 1 lett. a, non raggiugano o superino il 15 per cento dei diritti di voto. Ne consegue che, ad ogni notifica di cambiamento, gli investitori assoggettati all’obbligo di comunicazione non sono più tenuti a comunicare l’attuale stato dei derivati su titoli di partecipazione con liquidazione in contanti, se questi sono stati negoziati in borsa e se i diritti o le aspettative che ne derivano, sommati alle altre posizioni di acquisto, non raggiugono o superano il 15 per cento dei diritti di voto dell’emittente. Se viene superato il valore soglia del 15 per cento, viene meno la supposizione di cui al cpv. 3 e i derivati su partecipazioni negoziati fuori borsa sono assoggettati all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 15 cpv. 2.
Il valore soglia del 15 per cento è stato scelto sulla base dell’art. 15 cpv. 2 OBVM-FINMA, che non è stato trasposto. In conformità a tale disposizione, ai sensi del diritto vigente si presume che gli strumenti finanziari in vista di un’offerta pubblica d’acquisto sono stati acquistati, alienati o concessi se i diritti o le aspettative che ne derivano, sommati alle altre posizioni di acquisto, superano il 15 per cento dei diritti di voto. Per quanto riguarda i derivati su titoli di partecipazione con liquidazione in contanti negoziati in borsa, in conformità al cpv. 3 viene assunta la prospettiva opposta, presumendo che i derivati su titoli di partecipazione con liquidazione in contanti non conferiscono diritti di voto, fino a che, sommati alle posizioni di acquisto in conformità all’art. 14 cpv. 1 lett. a, raggiungono una quota di diritti di voto il cui ammontare non rende più plausibile l’interesse puramente finanziario per l’emittente in questione.
Il cpv. 4 è conforme al finora vigente art. 15 cpv. 3 OBVM-FINMA.
In tale disposizione è parimenti contemplata la scadenza degli strumenti finanziari come sottocategoria del mancato esercizio.
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