Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
normativo è il medesimo. Al riguardo, le disposizioni d’esecuzione delegate alla FINMA devono essere parimenti disciplinate in un atto normativo comune, vale a dire l’OInFi-FINMA.
7.2 Comparazione giuridica con la normativa europea concernente l’obbligo di comunicazione
Gli obblighi di comunicazione sanciti dall’art. 26 MiFIR si applicano alle imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari (art. 26 [1] MiFIR). In linea di principio sono comparabili con gli obblighi di comunicazione attualmente vigenti in Svizzera (art. 2 cpv. 1 OBVM-FINMA) e la futura normativa ai sensi dell’art. 39 LInFi. Sia le condizioni quadro svizzere sia il diritto europeo circoscrivono l’ambito di applicazione mediante il riferimento a concrete sedi di negoziazione degli strumenti finanziari e dei valori mobiliari.
7.3 Transazioni da dichiarare (art. 2 OInFi-FINMA)
7.3.1 Ambito di applicazione personale
L’art. 2 concretizza l’obbligo di comunicazione che si applica sia ai partecipanti ammessi a una sede di negoziazione ai sensi dell’art. 39 LInFi sia ai commercianti di valori mobiliari ai sensi dell’art. 15 LBVM. Gli obblighi di comunicazione in questione riguardano esclusivamente gli istituti assoggettati (in particolare banche e commercianti di valori mobiliari). I privati non sono soggetti all’obbligo di comunicazione.
7.3.2 Ambito di applicazione materiale
L’art. 39 LInFi e l’art. 15 LBVM s’iscrivono in un’ottica di trasparenza del commercio di valori mobiliari. In base alla prassi in vigore concernente l’art. 15 LBVM e le disposizioni d’esecuzione sancite dall’OBVM-FINMA, sono soggetti all’obbligo di tenere un giornale e all’obbligo di comunicazione unicamente i valori mobiliari ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 LBVM.
Nell’ordinanza del Consiglio federale, l’obbligo di comunicazione attualmente vigente per i valori mobiliari viene esteso alle operazioni in strumenti finanziari, vale a dire cartevalori non standardizzate e idonee a essere negoziate su vasta scala, i cui sottostanti sono valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. Detta estensione dell’ambito di applicazione è assai positiva. L’esperienza ha mostrato che l’integrità del commercio di valori mobiliari è stata pregiudicata in particolare dal commercio di strumenti finanziari derivati non standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala (cosiddetti prodotti taylor made). Mediante opportuni strumenti, le informazioni privilegiate concernenti valori mobiliari possono essere sfruttate in maniera redditizia, senza che gli interessati corrano il rischio di essere scoperti e siano chiamati a rispondere della loro condotta illecita. In mancanza di un obbligo di comunicazione, tali azioni rimangono nell’ombra. Di norma le corrispondenti transazioni vengono coperte con i sottostanti relativi a tali strumenti finanziari (hedge). Si rendono pertanto necessarie transazioni dirette sul mercato mobiliare che influenzino la determinazione del prezzo dei sottostanti interessati.
/ 13/38