Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

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dell’applicabilità nella prassi. I commenti riportati di seguito si limitano alle disposizioni che sono state adeguate in ragione della trasposizione dall’OBVM-FINMA all’OInFi-FINMA oppure introdotte ex novo.

10.2.1 Principi di base (art. 10 OInFi-FINMA)

L’art. 10 cpv. 1 riprende l’aspetto innovativo dell’art. 120 cpv. 3 LInFi. La legge opera una distinzione fra due tipi di persone assoggettate all’obbligo di comunicazione: da un lato gli aventi economicamente diritto, dall’altro le persone a cui dall’avente economicamente diritto ha trasferito il libero esercizio dei diritti di voto.

Il concetto di avente economicamente diritto gode di un’interpretazione a sé nel diritto sulle borse (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_98/2013 del 29 luglio 2013). Dal punto di vista del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni, è considerato avente economicamente diritto colui che controlla i diritti di voto derivanti da una partecipazione soggetta all’obbligo di comunicazione e sopporta il rischio economico derivante dalla partecipazione, proprio perché è direttamente proprietario dei titoli di partecipazione o perché li detiene indirettamente tramite persone giuridiche dominate in maniera diretta o indiretta. Occorre valutare nel singolo caso se sussiste il controllo di una persona giuridica ai sensi della sopraccitata disposizione. Nella dottrina e nella giurisprudenza viene contemplata la possibilità di esercitare i diritti di voto detenuti dalla persona giuridica in questione. Viene considerato avente economicamente diritto dei titoli di partecipazione detenuti da una persona giuridica in particolare colui che detiene la maggioranza dei diritti di voto di tale persona giuridica (cfr. anche Comunicazione 3/00 dell’organo per la pubblicità delle partecipazioni). Il fatto che venga effettivamente esercitato il controllo su tale persona giuridica non costituisce invece il presupposto per generare un controllo. Ricopre già una posizione dominante e di conseguenza vanta un diritto economico la persona oggettivamente in grado di dominare la persona giuridica che detiene i titoli di partecipazione in questione. Ai fini del sorgere di un obbligo di comunicazione è irrilevante se ci si avvale di tale possibilità oppure se la persona giuridica che detiene i titoli di partecipazione dispone di una gestione autonoma e viene deciso in maniera indipendente in merito all’esercizio dei diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione in questione.

Il diritto economico non presuppone tuttavia che l’avente economicamente diritto debba necessariamente esercitare liberamente i diritti di voto. Esso continua a essere parimenti l’avente economicamente diritto e, al raggiungimento del valore soglia corrispondente, soggetto all’obbligo di comunicazione, se delega a terzi il libero esercizio dei diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione ai sensi dell’art. 120 cpv. 3 LInFi. Mantiene infatti il controllo dei diritti di voto nel momento in cui decide in merito alla persona legittimata a esercitarli, può sempre avvalersi di tali diritti e all’occorrenza nuovamente trasferirli.

L’art. 120 cpv. 3 LInFi sancisce ora a livello legislativo un obbligo di comunicazione per la persona a cui è stato trasferito il libero esercizio dei diritti di voto dall’avente economicamente diritto. Entrambi gli obblighi di comunicazione si affiancano parallelamente. Il trasferimento dei diritti di voto può pertanto generare un obbligo di comunicazione unicamente per l’avente diritto all’esercizio dei diritti di voto. Come detto, il trasferimento dei diritti di voto non comporta alcun cambiamento a livello dell’obbligo di comunicazione dell’avente economicamente diritto.

Ai sensi dell’art. 120 cpv. 3 LInFi in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 1, è soggetto all’obbligo di comunicazione colui che decide effettivamente in merito all’esercizio dei diritti di voto legati ai titoli di

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