Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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In Svizzera si intende aspettare a introdurre tale obbligo per motivi legati alla competitività e si persegue un’armonizzazione con gli sviluppi internazionali (in particolare la prevista introduzione in seno all’UE dell’obbligo di commercio su una piattaforma). Il Consiglio federale porrà in vigore le corrispondenti disposizioni della LInFi unicamente se si rivelerà opportuno alla luce degli sviluppi internazionali. Pertanto occorrerà formulare anche le disposizioni d’esecuzione necessarie a tale scopo, di competenza della FINMA, in un secondo momento e allineandosi alle disposizioni internazionali.
10 Obbligo di pubblicità (art. 8 – 29 OInFi-FINMA)
10.1 Corrispondenza con gli organi per la pubblicità, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e la FINMA (art. 8 – 9 OInFi-FINMA)
La norma finora sancita dall’art. 7 OBVM-FINMA concernente la corrispondenza con gli organi per la pubblicità, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA) e la FINMA viene adeguata al diritto sovraordinato.
Le dichiarazioni destinate agli organi per la pubblicità e le richieste rivolte alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e alla FINMA che esulano dai procedimenti amministrativi possono, come avvenuto finora, essere trasmesse per telefax o per posta elettronica entro i termini stabiliti. L’obbligo di inoltrare l’originale in conformità all’art. 7 cpv. 1 OBVM-FINMA non viene trasposto per mancanza di rilevanza pratica. Parimenti, gli organi per la pubblicità possono continuare a comunicare le raccomandazioni alle parti, ai richiedenti e alla FINMA per telefax o per posta elettronica. Per quanto riguarda la comunicazione per via elettronica di documenti nell’ambito di procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e alla FINMA, ora l’art. 3 rimanda all’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2).
10.2 Pubblicità delle partecipazioni (art. 10 – 29 OInFi-FINMA)
Le disposizioni d’esecuzione concernenti la pubblicità delle partecipazioni finora sancite dagli artt. 9 – 27 OBVM-FINMA vengono trasposte nell’OInFi-FINMA, tenendo conto innanzitutto degli emendamenti nella legge (cfr. art. 120 segg. LInFi). Il principale adeguamento del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni a livello legislativo è l’introduzione di un obbligo di comunicazione per i terzi che sono stati autorizzati dall’avente economicamente diritto a esercitare liberamente i diritti di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi). Finora, tale obbligo di comunicazione era fissato nell’art. 9 cpv. 2 OBVM-FINMA, tuttavia non ha più potuto essere applicato da quando il Tribunale federale non ha riconosciuto una sufficiente base legale alla disposizione (cfr. Sentenza 2C_98/2013 del 29 luglio 2013). La nuova regolamentazione sul piano legislativo comporta la necessità di operare diversi adeguamenti a livello di ordinanza. Inoltre, l’elaborazione delle attuali disposizioni avviene sulla scorta delle esperienze maturate negli scorsi anni. Alla fine degli anni 2000, il diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni è stato rapidamente adeguato a più riprese in ragione di eventi sporadici. Se non si intende procedere a un radicale cambiamento del sistema, è pertanto opportuno esaminare le attuali disposizioni dal punto di vista del rigore e
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