Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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7.4 Deroghe
Le deroghe all’obbligo di dichiarazione finora disciplinate dall’art. 3 OBVM-FINMA vengono ora sancite dall’ordinanza del Consiglio federale relativa alla LInFi.
7.5 Contenuto della dichiarazione (art. 3 OInFi-FINMA)
Per contrastare gli abusi di mercato e lo sfruttamento di informazioni privilegiate e in linea con gli standard previsti a livello internazionale, ora nell’OInFi è previsto anche il rilevamento dell’avente economicamente diritto dell’operazione. Un riferimento standardizzato come tratto identificativo è ora parte integrante della dichiarazione. Non è necessario che gli aventi economicamente diritto delle operazioni dichiarate vengano direttamente nominati. Deve tuttavia essere garantita in ogni momento la totale possibilità di identificazione a livello dei partecipanti. Tale aspetto innovativo a livello dell’ordinanza del Consiglio federale è stato concretizzato nell’art. 3 lett. k e, all’occorrenza, può essere esplicato in maniera più dettagliata nella Circolare FINMA 2008/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari».
7.6 Termine di dichiarazione (art. 4 OInFi-FINMA)
Il termine di dichiarazione viene disciplinato in linea con il vigente art. 5 OBVM-FINMA; ad essere determinanti sono i regolamenti delle sedi di negoziazione.
Qualora venga conclusa un’operazione su un valore mobiliare negoziato in una sede di negoziazione (art. 26 LInFi), la dichiarazione deve essere indirizzata alla corrispondente sede di negoziazione.
7.7 Destinatario della dichiarazione (art. 5 OInFi-FINMA)
La disposizione concernente il destinatario della dichiarazione si allinea al vigente art. 6 OBVM-FINMA. Occorre notare alcuni adeguamenti terminologici (p. es. «sede di negoziazione» anziché «borsa» all’art.
5) e la modificata numerazione dei capoversi a seguito dell’introduzione del cpv. 3.
Il cpv. 3 è nuovo. Esso disciplina il destinatario della dichiarazione nel caso di operazioni in strumenti finanziari il cui sottostante è un valore mobiliare ammesso al commercio in una sede di negoziazione svizzera. Il destinatario si basa di conseguenza sul luogo di ammissione al commercio del sottostante dello strumento finanziario: deve essere dichiarato alla sede di negoziazione svizzera in cui il corrispondente valore mobiliare è ammesso al commercio. Nel caso in cui molteplici valori mobiliari fungano da sottostante, in via facoltativa la dichiarazione può avvenire alla sede di negoziazione in cui uno dei sottostanti è ammesso al commercio. Ai fini delle modalità di dichiarazione, in linea di principio non è rilevante se e il luogo in cui lo strumento finanziario viene negoziato.
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