Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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8 Operazioni in derivati OTC soggetti a compensazione (art. 6 – 7 OInFi- FINMA)
8.1 Situazione iniziale
La LInFi introduce l’obbligo di compensazione per i derivati OTC. La compensazione avviene per il tramite di controparti centrali.
La controparte centrale interviene, a titolo oneroso, come parte contrattuale al momento della conclusione dell'operazione tra venditore e compratore. Il rapporto contrattuale tra venditore e compratore avviene mediante due contratti stipulati con la controparte centrale. La controparte centrale si assume in questo modo gli obblighi assunti e ne garantisce l’adempimento, contribuendo in maniera significativa a ridurre il rischio di controparte: nel caso di contratti su derivati, tra la conclusione della transazione e il momento in cui gli obblighi di pagamento e di consegna devono essere adempiuti possono intercorrere lunghi periodi. In tale lasso di tempo una parte contraente può risultare inadempiente oppure, per svariate ragioni, non essere più in grado di adempiere i propri obblighi nel giorno di esecuzione. L’inadempienza di Lehman Brothers quale controparte di numerosi contratti su derivati ha messo in luce i rischi di controparte anche da un punto di vista sistemico. Di conseguenza, a livello internazionale sono state create le basi affinché le transazioni su derivati avvengano in misura sempre più consistente per il tramite di controparti centrali.
Per questa ragione i corrispondenti standard internazionali prevedono in particolare l’obbligo di compensazione di determinati derivati OTC per il tramite di controparti centrali. Tale obbligo è volto a ridurre il rischio sistemico, obiettivo che può tuttavia essere raggiunto unicamente se per i mercati finanziari globalizzati vengono impiegati analoghi criteri per l’obbligo di compensazione. Costituiscono il relativo fondamento la decisione del vertice del G-20 di Pittsburgh del 26 settembre 2009 e gli standard elaborati successivamente dal FSB, in cui vengono determinati i principi fondamentali della compensazione a livello centrale dei contratti su derivati OTC standardizzati. In seno all’EU, tali prescrizioni internazionali sono state applicate nel quadro dell’EMIR (cfr. punto 8.2). Di conseguenza, anche il legislatore svizzero, nella determinazione dei criteri per l’obbligo di compensazione nella LInFi, si è strettamente allineato agli standard internazionali e, in particolare, alle pertinenti disposizioni dell’UE.
8.2 Standard internazionali
8.2.1 Considerazioni generali
Di seguito vengono brevemente illustrate le normative concernenti l’obbligo di compensazione dei derivati OTC in seno ai due ordinamenti giuridici rilevanti per la Svizzera, vale a dire l’EU e gli Stati Uniti. Dall’applicazione dell’accordo del G-20 si delineano, nonostante molti punti di contatto, anche determi-
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