Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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8.3.2 Determinazione delle categorie di derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione nel
quadro dell’autorizzazione o del riconoscimento delle controparti centrali (art. 7 OInFi-
FINMA)
8.3.2.1 Principio di base (art. 7 cpv. 1 OInFi-FINMA)
L’approccio svizzero è strettamente connesso, così come l’approccio bottom-up in seno all’UE, all’autorizzazione o al riconoscimento di una controparte centrale. Se viene riconosciuta una controparte centrale svizzera o una controparte centrale estera, per quanto riguarda l’obbligo di compensazione occorre fare riferimento ai derivati già idonei alla compensazione per il tramite di tali controparti. I derivati vengono assoggettati all’obbligo di compensazione se adempiono i criteri di cui all’art. 101 cpv. 1 LInFi, vale a dire se presentano, in particolare, un corrispondente grado di standardizzazione.
Nel quadro del riconoscimento di controparti centrali estere ai sensi dell’art. 60 LInFi, la FINMA determina parimenti quali fra i derivati compensati presso la corrispondente controparte sono soggetti all’obbligo di compensazione. Anche a tale proposito i criteri di cui all’art. 101 cpv. 1 LInFi sono determinanti per la determinazione dell’obbligo di compensazione. Al riguardo, la FINMA si allinea agli standard internazionali (art. 7 cpv. 1) e può basarsi sui derivati che la rispettiva autorità di vigilanza estera ha dichiarato soggetti all’obbligo di compensazione per tale controparte centrale. Fungono da parametro gli obblighi di compensazione degli ordinamenti giuridici di particolare rilevanza per i partecipanti al mercato svizzeri, segnatamente l’UE e gli Stati Uniti. Grazie a questo metodo può essere garantito che i derivati soggetti all’obbligo di compensazione in conformità alle norme svizzere siano in ampia misura congruenti con i derivati soggetti a detto obbligo a livello internazionale, e inoltre sussiste di fatto la possibilità di compensare tali derivati. Non si tratta tuttavia di un automatismo. La FINMA può determinare autonomamente i derivati soggetti all’obbligo di compensazione tenendo conto dei criteri di cui all’art. 101 cpv. 1 LInFi e delle peculiarità del mercato svizzero.
8.3.2.2 Autorizzazione di una controparte centrale (art. 7 cpv. 1 e 3 OInFi-FINMA)
Le controparti centrali autorizzate dalla FINMA devono comunicare all’Autorità di vigilanza le informazioni necessarie ad appurare l’obbligo di compensazione. In linea di principio si tratta di informazioni concernenti i criteri di cui all’art. 101 cpv. 1 LInFi (identificazione della categoria di derivati OTC, prove del grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi, informazioni sul volume e la liquidità, comprova della disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi nonché presunte ripercussioni dell’obbligo di compensazione sulla formazione dei prezzi). Inoltre, per determinare il momento di introduzione dell’obbligo di compensazione, la FINMA necessita di informazioni concernenti il volume atteso della corrispondente categoria di derivati nel caso in cui sussista l’obbligo di compensazione, a comprova del fatto che la controparte centrale può gestire tale volume nel rispetto delle disposizioni legislative (in particolare in riferimento ai requisiti organizzativi di cui all’art. 8 LInFi), come pure la tipologia e la quantità di controparti che negoziano o prevedono di negoziare il derivato.
Successivamente la FINMA decide, per la controparte centrale autorizzata e sulla base dei derivati in futuro idonei alla compensazione, quelli soggetti all’obbligo di compensazione in conformità ai criteri di
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