Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

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10.2.5 Calcolo delle posizioni da dichiarare (art. 14 OInFi-FINMA)

L’art. 14 cpv. 1 viene adeguato in base al rivisto art. 15 (cfr. commento all’art. 15).

Dal 1° maggio 2013 gli obblighi di comunicazione sono stati estesi alle società con sede all’estero almeno parzialmente quotati principalmente in Svizzera (cfr. art. 120 cpv. 1 LInFi). L’art. 14 cpv. 2 sancisce ora che, ai fini del calcolo delle posizioni da dichiarare, per tali società occorre basarsi sul numero complessivo pubblicato dei titoli di partecipazione emessi e dei conseguenti diritti di voto in conformità all’art. 53b cpv. 3 OBVM.

10.2.6 Derivati su titoli di partecipazione (art. 15 OInFi-FINMA)

Il concetto di strumenti finanziari è stato introdotto nel diritto svizzero in materia di pubblicità delle partecipazioni contestualmente alla revisione, entrata in vigore il 1° dicembre 2007, della Legge sulle borse e dell’allora vigente Ordinanza sulle borse CFB (OBVM-CFB). Non era mai stato definito a livello né di legge né di ordinanza. Nella Legge sull’infrastruttura finanziaria, tale concetto non viene menzionato dal punto di vista del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni, tuttavia compare in un altro contesto. Inoltre, probabilmente verrà impiegato anche nella Legge sui servizi finanziari e nella Legge sugli istituti finanziari. Per evitare dubbi interpretativi, nell’art. 15 gli strumenti finanziari vengono pertanto denominati «derivati su titoli di partecipazione». Questa nuova denominazione è un’inequivocabile perifrasi dell’oggetto del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni. Se ritenute pertinenti anche dopo la presente revisione di ordinanza, la dottrina e la giurisprudenza sul tema degli strumenti finanziari continuano tuttavia a essere applicate.

In conformità al cpv. 1, per «derivati su titoli di partecipazione» ai sensi della LInFi e dell’OInFi-FINMA si intendono gli strumenti il cui valore è determinato in parte dal valore o dall’andamento dei titoli di partecipazione con diritti di voto (cfr. Comunicazione II/13 dell’organo per la pubblicità delle partecipazioni, punti 1 e 3.1). Decisivo ai fini dell’applicabilità della LInFi e delle pertinenti disposizioni d’esecuzione è il fatto che i titoli di partecipazione in questione siano titoli di partecipazione di una società con sede in Svizzera interamente o parzialmente quotati in Svizzera oppure di una società con sede all’estero interamente o parzialmente quotati in Svizzera (cfr. art. 120 cpv. 1 LInFi). I derivati su titoli di partecipazione di per sé non devono essere ammessi al commercio in una sede di negoziazione. Dal punto di vista del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni, i derivati su titoli di partecipazione vengono suddivisi in derivati con consegna fisica e liquidazione in contanti (cfr. Comunicazione II/13 dell’organo per la pubblicità delle partecipazioni, punto 2 segg.).

Il cpv. 2 sancisce che l’acquisto e l’alienazione di derivati su titoli di partecipazione che conferiscono o possono conferire diritti di voto sui titoli di partecipazione sono soggetti all’obbligo di comunicazione. Tale norma concretizza l’art. 120 cpv. 5 LInFi, che contiene la clausola generale per le operazioni indirette di acquisto, finora sancita dall’art. 9 cpv. 3 OBVM-FINMA, e pertanto, in seguito all’abrogazione

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dell’art. 20 cpv. 2 OBVM, costituisce la base legale per la pubblicità dei derivati su titoli di partecipazione. L’enumerazione di cui al cpv. 2 lett. a-c non è esaustiva. Sono pertanto soggetti all’obbligo di comunicazione, con riserva del cpv. 3, tutti i derivati su titoli di partecipazione con consegna fisica e liquidazione in contanti che soddisfano i requisiti di cui al cpv. 1 e al cpv. 2 primo periodo. I derivati su

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