Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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10.2.14 Adempimento dell’obbligo di comunicazione (art. 24 OInFi-FINMA)
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione nei confronti della società e dell’organo per la pubblicità, ora deve essere necessariamente impiegato l’apposito modulo messo a disposizione dal competente organo per la pubblicità. Esso s’iscrive in un’ottica di comparabilità e continuità delle dichiarazioni. Viene inoltre garantito che le dichiarazioni contengano le informazioni necessarie.
10.2.15 Pubblicazione (art. 25 OInFi-FINMA)
Ai sensi del diritto vigente, gli organi per la pubblicità delle borse possono rinunciare a mettere a disposizione una piattaforma elettronica per le pubblicazioni. In tal caso, le dichiarazioni in materia di pubblicità vengono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) (cfr. art. 23 cpv. 2 e 3 OBVM-FINMA). Mentre SIX Swiss Exchange gestisce una propria piattaforma per le pubblicazioni, finora le dichiarazioni in materia di pubblicità concernenti le società quotate sul BX Berne eXchange venivano pubblicate nel FUSC. Tale soluzione ha mostrato nella prassi un’efficacia solo limitata. Le pubblicazioni nel FUSC sono disponibili per un periodo di tre anni sul sito www.shab.ch e per altri due anni possono essere richieste telefonicamente. Per dichiarazioni datate più di cinque anni, i partecipanti al mercato sono invece invitati a rivolgersi alla Biblioteca nazionale svizzera. Di conseguenza, è difficile ottenere un quadro attuale dei rapporti di partecipazione, in particolare presso le società con un azionariato stabile su un arco di tempo prolungato. Parimenti, solo con notevoli difficoltà è possibile ripercorrere lo sviluppo di una partecipazione significativa nel corso di diversi anni. Inoltre, le dichiarazioni vengono pubblicate nel FUSC in maniera non standardizzata e le notifiche di modifiche richiedono sempre una nuova pubblicazione nel FUSC. Alla luce di quanto esposto, la possibilità di pubblicare le dichiarazioni nel FUSC non viene recepita nell’OInFi-FINMA. Gli organi per la pubblicità che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non dispongono di una piattaforma elettronica per la pubblicazione sono tenuti alla messa in esercizio fino a 12 mesi al più tardi dopo l’entrata in vigore dell’OInFi-FINMA (cfr. art. 50 cpv. 3). Nel frattempo si applica il vigente regime in materia di dichiarazione (cfr. art. 50 cpv. 4).
10.2.16 Indagini (art. 29 OInFi-FINMA)
Il diritto vigente, ai sensi dell’art. 27 OBVM-FINMA conferisce alla FINMA la possibilità di ordinare agli organi per la pubblicità o ai revisori legali della borsa di effettuare indagini. La FINMA può sottoporre i propri assoggettati ai sensi dell’art. 24 LFINMA alla revisione di società di audit o incaricati dell’audit, oppure di incaricare, nel quadro di un procedimento di enforcement, un incaricato dell’inchiesta di accertare la fattispecie rilevante dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza (art. 36 LFINMA). In considerazione del fatto che tali strumenti possono comunque essere applicati agli istituti assoggettati nel caso di violazioni dell’obbligo di comunicazione, la menzionata possibilità di effettuare indagini, finora sancita dall’art. 27 OBVM-FINMA, non viene trasposta nell’OInFi-FINMA.
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