Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine

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cui all’art. 101 cpv. 1 LInFi. Può scaglionare nel tempo l’introduzione dell’obbligo di compensazione (art. 101 cpv. 2 LInFi).

Poiché anche in seguito all’autorizzazione deve essere garantita la possibilità che, in futuro, i derivati OTC compensati per il tramite di una controparte centrale vengano dichiarati soggetti all’obbligo di compensazione oppure che detto obbligo venga revocato, la controparte centrale è tenuta a comunicare alla FINMA le eventuali modifiche apportate alle categorie di derivati compensati (art. 7 cpv. 2).

8.3.2.3 Riconoscimento di una controparte centrale (art. 7 cpv. 1 e 3 OInFi-FINMA)

La compensazione per il tramite di una controparte centrale estera può avere luogo unicamente previo riconoscimento della FINMA (art. 60 LInFi). Un riconoscimento presuppone in particolare che la controparte centrale sia sottoposta a una regolamentazione e vigilanza adeguate (art. 60 cpv. 2 lett. a LInFi). Così come per le controparti centrali svizzere riconosciute, per le controparti estere riconosciute è previsto l’obbligo di comunicare le informazioni necessarie al fine di appurare l’obbligo di compensazione (art. 7 cpv. 3). In seguito, sulla base dei criteri di cui all’art. 101 cpv. 1 LInFi in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2, la FINMA stabilisce quali derivati sono soggetti all’obbligo di compensazione. In considerazione degli standard internazionali, nella determinazione delle categorie di derivati soggetti all’obbligo di compensazione la FINMA può in particolare basarsi sulle categorie di derivati già idonei alla compensazione per il tramite di una controparte centrale che sottostanno all’obbligo di compensazione in conformità al diritto estero determinante.

Poiché, nel quadro del riconoscimento di controparti centrali estere, le categorie di derivati che in conformità alla legislazione estera equivalente sono soggetti all’obbligo di compensazione sono qualificate come tali anche in base al diritto svizzero, è garantito che gli obblighi di compensazione siano in ampia misura congruenti. In questo modo viene rafforzata la competitività della piazza finanziaria svizzera e

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limitata la possibilità di arbitraggi regolatori.

Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2, le controparti centrali devono inoltre comunicare alla FINMA le altre categorie di derivati compensati successivamente alla sua autorizzazione o al suo riconoscimento.

9 Obbligo di commercio su una piattaforma

La LInFi prevede inoltre l’introduzione dell’obbligo di commercio su una piattaforma: le operazioni standardizzate in derivati OTC devono essere effettuate, se consone a tale scopo, tramite borse o eventualmente idonee piattaforme elettroniche di negoziazione (art. 112 – 115 LInFi). Lo scopo è migliorare ulteriormente la trasparenza a monte e a valle della negoziazione per le autorità di vigilanza, i partecipanti al mercato e l'opinione pubblica.

22 Messaggio concernente la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario, FF 2014 6445, ivi 6532. / 23/38