Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 38 pagine
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Come fissato nell’art. 101 cpv. 2 LInFi, nel processo di regolamentazione teso a determinare i derivati soggetti all’obbligo di compensazione occorre tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero. In conclusione, idealmente i derivati soggetti all’obbligo di compensazione in base al diritto svizzero dovrebbero coincidere con quelli assoggettati a detto obbligo a livello internazionale (in particolare nell’UE). Ciò si rivela opportuno nelle operazioni in derivati con un forte orientamento internazionale. Occorre inoltre tenere presente che attualmente in Svizzera nessuna controparte centrale compensa i derivati OTC. Di conseguenza, la concretizzazione dell’obbligo legale di compensazione si allinea fondamentalmente ai due approcci previsti anche in seno all’EU, top-down e bottom-up (v. punto 8.2.2).
8.3.1.1 Criteri per l’obbligo di compensazione (art. 6 cpv. 2 OInFi-FINMA)
In una prima fase devono essere precisati i criteri sanciti dalla legge in base ai quali una categoria di derivati viene dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione (art. 101 cpv. 1 LInFi).
Le esigenze per stabilire che un derivato è soggetto all'obbligo di compensazione sono un consono grado di standardizzazione delle condizioni contrattuali e operative, un’adeguata liquidità, un sufficiente volume di scambi, la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi e il rischio di controparte in una misura che giustifichi l’obbligo di compensazione (art. 101 cpv. 1 LInFi).
a. Grado della standardizzazione legale e operativa
La legge esige che, nella regolamentazione dell’obbligo di compensazione, venga considerato il grado di standardizzazione legale e operativa dei derivati (art. 101 cpv. 1 lett. a LInFi).
Nella valutazione della standardizzazione legale occorre esaminare se le condizioni contrattuali della rispettiva categoria di contratti su derivati OTC includono condizioni consuete per il settore (come accordi quadro di compensazione, definizioni, requisiti e conferme standardizzati) che stabiliscono specifiche contrattuali di uso comune tra le parti. In tal caso si può ritenere che la corrispondente categoria di derivati abbia raggiunto una determinata standardizzazione fra i partecipanti al mercato.
Inoltre, occorre considerare il grado di standardizzazione dei processi operativi per la categoria di derivati in questione. In tale nozione rientra, da un lato, il trattamento automatizzato nella fase postnegoziazione (automated post-trade processing) preventivamente alla conferma della negoziazione fino alla compensazione finale. Nel momento in cui viene deciso in merito all’introduzione dell’obbligo di compensazione, occorre pertanto considerare in che misura è disponibile un’infrastruttura elettronica centralizzata per la corrispondente categoria di derivati. Mediante l’automatizzazione dei processi di post-negoziazione, l’infrastruttura di elaborazione deve essere in grado di gestire in modo efficiente le transazioni nel corso di periodi all’insegna di elevati volumi e volatilità del mercato. Dall’altro lato, occor-
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re considerare gli eventi del ciclo di vita (lifecycle events) che vengono trattati secondo modalità co-
18 Negli events rientrano p. es. il trasferimento di garanzie, il pagamento di margini, i calcoli dell’importo dei versamenti da effettuare, successor events come riorganizzazione o ridenominazione dell’impresa a cui è intestato il contratto, ma anche eventi legati al credito quali bancarotta, ristrutturazione, insolvenza, rimborso anticipato dei prestiti, ecc. / 19/38