Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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Art. 86 cpv. 3 LDIP

Nel caso in cui al momento del decesso non siano domiciliati in Svizzera, i cittadini svizzeri possono sottoporre, per testamento o contratto successorio, la loro successione alla competenza delle autorità svizzere (art. 87 cpv. 2). Il nuovo articolo 86 capoverso 3 dell’avamprogetto prevede che anche i cittadini stranieri possano prevedere una proroga di foro a favore delle autorità dello Stato di cui sono cittadini.

La reciprocità della proroga di foro, finora prevista soltanto per i cittadini svizzeri, è stata accolta in modo ampiamente favorevole in sede di consultazione degli esperti ed è in linea di massima incontestata nel gruppo di esperti. Una parte della letteratura specializzata15 presume una simile regolamentazione già nel diritto vigente e all’epoca anche il relatore del Consiglio degli Stati aveva presunto tale situazione giuridica16.

Oggettivamente è opportuno conferire ai cittadini stranieri un’autonomia decisionale equivalente a quella dei cittadini svizzeri. Anche se in determinati casi ciò permette di eludere il diritto successorio svizzero vincolante, già con il diritto vigente i cittadini stranieri hanno la possibilità di sottoporre la loro successione al loro Stato di origine. Proprio in virtù di questa facoltà è opportuno prevedere la possibilità di trasferire la competenza allo Stato in questione. L’ereditando può così fare in modo che il diritto da lui scelto sia interpretato e attuato dalle autorità che hanno più dimestichezza con tale diritto.

Il disciplinamento previsto dal nuovo capoverso 3, che finora era stato propugnato nel rispetto del pari trattamento, implica anche un coordinamento di importanza pratica con il regolamento europeo. Come già indicato al numero 1.1.2, per la successione di cittadini di uno Stato membro, l’articolo 10 paragrafo 10 lettera a del regolamento prevede la competenza di tale Stato non appena una parte dei beni successori si trova sul suo territorio. Se l’ereditando aveva il suo ultimo domicilio in Svizzera ne risulta un potenziale conflitto di competenza positivo (cfr. n. 1.1.3), un conflitto che il disciplinamento proposto permette di evitare. Se l’ereditando sottopone la sua successione alla competenza dello Stato estero di cui è cittadino, la Svizzera in futuro rinuncerà alla sua competenza.

Uno dei pochi esperti contrari al nuovo capoverso 3 ha addotto motivi fiscali. Tuttavia, il disciplinamento proposto non pregiudica la sovranità fiscale della Svizzera, che può tassare anche una successione che non sottostà al suo diritto in materia. Allo stesso modo il fatto che la Svizzera non sia competente per la successione non esclude la sua competenza per provvedimenti conservativi (art. 89 LDIP).

La frase «A prescindere da un’eventuale cittadinanza svizzera» esprime che la possibilità di trasferire la competenza vale anche per i cittadini svizzeri con doppia o plurima cittadinanza (per maggiori dettagli cfr. il commento all’art. 90 cpv. 2 primo periodo).

15 Cfr. SCHNYDER/LIATOWITSCH, in: Basler Kommentar IPRG, 3a ed., Basilea 2013, N 16 ad art. 87 con rinvii, e ROMANO, Remarks on the Impact of the Regulation 650/2012 on the Swiss-EU Successions, in: Yearbook of Private International Law, Vol. 17, pag. 253 segg., pag. 269.

16 Boll. Uff. S 1985 152, cfr. anche SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-LDIP, op. cit., N 16 ad art. 87.