Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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ranza dei pareri prevenuti si è detta contraria a una tale modifica di legge11. Le voci contrarie condividono il parere del Consiglio federale espresso nel messaggio concernente la LDIP12, secondo cui le autorità dell’ultimo luogo di domicilio dell’ereditando sono di regola quelle che hanno il rapporto geografico più stretto con la successione. È stato inoltre osservato che la dimora abituale cambia spesso e in alcuni casi è difficilmente definibile. A ciò si aggiunge che il concetto è poco preciso ed è interpretato in modo divergente da Stato a Stato. Per contro, il domicilio è spesso menzionato nel testamento, il che, pur non essendo vincolante, costituisce un importante punto di riferimento. Diversi pareri hanno sottolineato che vi sono diversi Stati non parte del regolamento europeo che si fondano sul criterio dell’ultimo domicilio. È stato menzionato anche il coordinamento con il regime dei beni dei coniugi della LDIP (art. 52 segg.), che si fonda anch’esso sul domicilio.

In ogni caso, come osservato dai pareri espressi, solo raramente i due criteri non coincidono13. Il gruppo di esperti concorda che non occorre procedere a una pertinente modifica di legge.

Art. 86 cpv. 2 LDIP

Questa disposizione prevede una deroga alla regola di principio del capoverso 1. Per i fondi all’estero parte di una successione, decade la competenza svizzera se lo Stato sul cui territorio si trovano i fondi la rivendica.

In sede di consultazione scritta degli esperti è stata proposta un’estensione della suddetta riserva ai beni mobili che si trovano sul territorio di uno Stato estero. Una chiara maggioranza ha respinto tale estensione e ha perlomeno espresso delle riserve14, adducendo che, anche nel caso in cui uno Stato estero potesse di fatto imporre una corrispondente competenza, la nostra legislazione non dovrebbe cedere a richieste così esorbitanti. È stato inoltre osservato che la dottrina giudica non esclusive le competenze secondo il regolamento europeo che si fondano sul luogo in cui si trovano i beni. L’articolo 86 capoverso 2 non ha pertanto importanza nei rapporti con gli Stati parte del regolamento. Un esperto ha per altro sottolineato che nei confronti di Stati terzi vale di regola la stessa cosa. Anche altri pareri hanno espresso dubbi in merito alla valenza pratica di una pertinente disposizione nei rapporti con Stati terzi. Si è pertanto rinunciato a proporre una modifica dell’articolo 86 capoverso 2. Nel gruppo di esperti tale rinuncia è incontestata.

Con il nuovo articolo 86 capoverso 3 proposto dall’avamprogetto l’ereditando avrà perlomeno la possibilità di fare in modo che si tenga conto di un’eventuale competenza di uno Stato estero anche in riferimento a beni mobili. Tale competenza vale tuttavia soltanto se l’ereditando è cittadino dello Stato in questione (per maggiori dettagli cfr. il commento all’art. 96 cpv. 3).

11 A favore di una pertinente modifica si esprimono invece PICHT/STUDEN, op. cit., pag. 319.

12 Messaggio concernente una legge federale sul diritto internazionale privato (d.i.pr.) del

10 nov. 1982, FF 1983 I 239.

13 Cfr. anche BONOMI, Le règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in: Semaine Judiciaire 2014 II 391, pag. 404 segg.

14 Piuttosto a favore invece PICHT/STUDEN, op. cit., pag. 320.