Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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1.1.2 Il regolamento europeo in materia di successione
Il 16 agosto 2012 è entrato in vigore il regolamento n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (qui appresso regolamento europeo). Vale in tutti gli Stati membri dell’UE, eccetto la Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda, e si applica alla successione legale delle persone decedute dopo il 16 agosto 2015.
Il principale oggetto disciplinato dal regolamento europeo corrisponde a quello del capitolo 6 della LDIP: la competenza delle autorità degli Stati vincolati dal regolamento (qui appresso: Stati membri), il diritto che devono applicare e il riconoscimento di atti giuridici di altri Stati membri. Inoltre, il regolamento europeo contiene anche un capitolo sul «certificato europeo successorio».
I punti essenziali del regolamento europeo sono simili a quelli della LDIP. La differenza più lampante consiste nel riferimento all’ultima residenza abituale dell’ereditando invece che all’ultimo domicilio. La letteratura specializzata tuttavia sembra concordare che nella prassi i due luoghi sono quasi sempre identici. D’importanza pratica maggiore è invece il fatto che la competenza sussidiaria delle autorità dello Stato di origine dell’ereditando o dello Stato in cui si trova una parte dei beni successori si applica già se l’ultima residenza abituale del defunto si trova in uno Stato che non è membro del regolamento, mentre secondo la LDIP tale competenza si applica soltanto se lo Stato estero non si occupa della successione. Per contro la competenza delle autorità dello Stato d’origine è legata alla condizione che in tale Stato si trovino beni successori. Allo Stato (membro) d’origine è equiparato lo Stato membro nel quale la persone deceduta ha avuto la sua penultima residenza abituale purché quest’ultima non sia cambiata negli ultimi cinque anni di vita (cfr. in merito l’art. 10 del regolamento europeo). Un’altra differenza importante rispetto alla LDIP è che l’ereditando non può sottoporre, per testamento o contratto successorio, la sua successione alla competenza delle autorità dello Stato di origine.
Il regolamento europeo disciplina la misura in cui vada considerata una stessa causa pendente o già conclusa all’estero soltanto in riferimento agli Stati membri (art. 17 seg. del regolamento). Alla questione della considerazione di procedure in uno Stato terzo come la Svizzera, si applica, secondo l’opinione predominante2, il diritto procedurale dello Stato membro la cui competenza è chiamata in causa nel singolo caso.
Anche per il diritto applicabile il regolamento europeo si ricollega all’ultima residenza abituale (art. 21 del regolamento). Se questa si trovava in uno Stato che non è parte del regolamento, sono le norme di tale Stato a determinare il diritto cui sottostà la successione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 91 capoverso 1 LDIP, ma solo se lo Stato al cui diritto rinvia è membro del regolamento europeo o se nel caso concreto tale Stato applicherebbe il proprio diritto in materia di successione.
2 Cfr. p. es. BONOMI, in: Bonomi/Wautelet (a c. di), Le droit européen des successions, Commentaire du Règlement (UE) du 4 juillet 2012, 2a ed., Bruxelles 2016, N 6 segg. ad art. 17.