Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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gruppo di esperti è del parere che questa eccezione al principio della competenza delle autorità dello Stato di domicilio sia troppo estesa.
In merito a un riconoscimento più esteso della competenza delle autorità dello Stato in cui sono situati i beni successori, si veda il commento seguente all’articolo 96 capoverso 1 lett. b e cpv. 2 LDIP.
Art. 96 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LDIP
Nel caso in cui la successione comprenda un fondo all’estero, secondo l’articolo 96 capoverso 1 lettera b vigente sono riconosciuti anche gli atti giuridici pronunciati, stilati o accertati oppure riconosciuti nello Stato in cui è situato il fondo. Se tale Stato rivendica la competenza esclusiva, sono riconosciuti unicamente i suoi atti giuridici (cpv. 2).
Nell’ambito della consultazione scritta degli esperti è stata posta in discussione l’opzione di estendere queste regole ai beni mobili. La maggioranza dei pareri pervenuti si è tuttavia detta contraria, come del resto anche il gruppo di esperti. In merito si può rinviare al commento all’articolo 86 capoverso 2.
Il nuovo articolo 96 capoverso 1 lettera d prevede tuttavia, a determinate condizioni, la competenza dello Stato in cui si trovano beni mobili (cfr. sopra).
Altre opzioni discusse in relazione all’art. 96 LDIP
Uno dei pareri espressi nell’ambito della consultazione scritta ha proposto di verificare la menzione di «documenti» e di «diritti derivanti da una successione aperta all’estero» nell’elenco degli atti giuridici della frase introduttiva dell’articolo 96 capoverso 1. In effetti si tratta di un punto poco chiaro. Ci si può in particolare chiedere se il termine «diritti» sia effettivamente necessario nel passaggio citato87. Non vi sono tuttavia indizi relativi a problemi pratici che potrebbero risultare da questa menzione. Sussiste invece il pericolo che in caso di cancellazione del sintagma «diritti derivanti da una successione aperta all’estero» sorgerebbe l’impressione di una modifica materiale, il che creerebbe nuova confusione.
Un altro parere propone di disciplinare il riconoscimento della qualità di proprietario di un executor o administrator di uno Stato che applica la common law88. Il riconoscimento della conferma o designazione giudiziaria di un executor o administrator è tuttavia contemplata dall’articolo 96 vigente89. Tale riconoscimento comprende anche l’assunzione degli effetti giuridici connessi a tali funzioni, ivi compresa la qualità di proprietario90. Inoltre, si può rinviare all’articolo 67 capoverso 1 lettere a numeri 2 e 4 e b numero 3 dell’ordinanza del 23 settembre 201191 sul registro fon-
87Cfr. SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-LDIP, op. cit., N 5 ad art. 96 con rinvii, e BUCHER,
CR-LDIP/CL, op. cit., N 7 ad art. 96.
88Nella common law l’executor o administrator diventa il trustee della successione.
89Cfr. SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-LDIP, op. cit., N 4 ad art. 96.
90Si tratta in questo caso della qualità generale di proprietario. Alla questione della devolu-
zione dei singoli valori successori si applicano regole speciali che però non interessano in questa sede. La suddetta qualità di proprietario risulta anche dall’art. 92 cpv. 2 nella versione dell’avamprogetto.