Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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competenti le autorità svizzere. Tuttavia, si ritengono competenti anche le autorità francesi, dato che l’ultima residenza abituale della persona deceduta si trovava in Francia. Anche in questo caso vi è pertanto il rischio di un conflitto di competenza positivo.
Come osservato, la residenza abituale ai sensi del regolamento europeo e il domicilio ai sensi della LDIP di regola coincidono. Sono però ipotizzabili casi in cui le autorità svizzere presuppongono un ultimo domicilio in Svizzera e le autorità di uno Stato membro del regolamento europeo presumono un’ultima residenza abituale sul territorio di tale Stato. In uno dei pareri espressi in sede di consultazione scritta degli esperti è stato ad esempio menzionato il caso di coppie pensionate svizzere che passano gran parte del tempo nella loro residenza secondaria a Maiorca. Se si ritengono competenti sia la Svizzera che la Spagna ne risulta nuovamente un conflitto di competenza positivo.
Se negli esempi citati è stata avviata dapprima una procedura in Svizzera, spetta al diritto procedurale dell’altro Stato determinare la misura in cui si debba o si possa tener conto di questa causa pendente. Se la procedura è stata portata dapprima in giudizio nell’altro Stato, l’autorità svizzera non può di regola tenerne conto poiché il pertinente articolo 9 LDIP presuppone che la decisione risultante dalla procedura estera possa essere riconosciuta in Svizzera. Le decisioni dello Stato nel quale il deceduto ha avuto l’ultima o la penultima residenza abituale oppure del suo Stato d’origine non potrebbero quindi in questo esempio in linea di massima essere riconosciute in Svizzera (art. 96 LDIP). In questi casi è quindi inevitabile un conflitto di competenza positivo.
1.1.4 La mozione Recordon
Il 12 dicembre 2014 l’allora consigliere agli Stati Recordon ha presentato la mozione 14.4285 «Convenzione internazionale sulle successioni» che incaricava il Consiglio federale «di esaminare le possibilità di allestire una convenzione internazionale sulle successioni o di adottare qualsiasi altra misura che eviti alla Svizzera l'esclusione dallo spazio giuridico di questo settore, creato dal regolamento 650/2012 dell’Unione europea (UE) [Regolamento europeo]». Il 19 marzo 2015 la mozione è stata accolta dal Consiglio degli Stati (con 27 voti a favore, 4 contrari e un’astensione). Il 21 settembre 2015 il Consiglio nazionale l’ha tuttavia respinta su proposta del 27 agosto 2015 della sua Commissione degli affari giuridici (con 15 voti contro 0 e un’astensione). Anche se tutti concordavano che tra il regolamento europeo e la LDIP potevano sorgere conflitti di competenza positivi, si riteneva, in accordo con la valutazione del Consiglio federale, che non fosse realistico risolvere tale situazione per mezzo di un trattato internazionale. Al Consiglio nazionale è stata in compenso preannunciato un avamprogetto teso ad adeguare le disposizioni sulla successione della LDIP.
Anche se è stato osservato che questo tipo di conflitti con altri Stati non rappresenta una novità, l’armonizzazione del diritto raggiunta con il regolamento europeo offre ora l’opportunità di ridurre al minimo il rischio di tali conflitti di competenza positi-