Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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Al gruppo di esperti è stata sottoposta un’ulteriore proposta per il capoverso 3 dal seguente tenore: "La disposizione [di sottoporre la successione al diritto di un altro Stato nazionale] è trascurabile, se indizi importanti fanno presumere che la relativa cittadinanza è stata acquisita per eludere le disposizioni del diritto successorio svizzero». Questa formulazione intendeva tenere conto dei summenzionati dubbi sollevati in merito all’articolo 90 capoverso 2 primo periodo (pericolo di abusi). Il gruppo di esperti ha tuttavia ritenuto che il divieto di abusare del proprio diritto di cui all’articolo 2 CC sia sufficiente come contromisura. La sua applicazione presuppone tuttavia che nel caso concreto l’intenzione abusiva sia dimostrata. Potrebbe essere il caso di persone che prima di acquisire una cittadinanza straniera avevano soltanto quella svizzera e la cui successione, nel caso di un ultimo domicilio in Svizzera, sarebbe stata sottoposta obbligatoriamente al diritto svizzero. Un indizio può consistere nel fatto che l’ereditando abbia acquisito la cittadinanza straniera nell’imminenza della redazione del testamento, soprattutto se il suo legame con lo Stato di cui è divenuto cittadino è debole.
Nel testo in vigore non è contemplata la situazione opposta, in cui l’ereditando acquisisce la pertinente cittadinanza dopo la scelta del diritto dello Stato in questione. Uno dei pareri espressi in sede di consultazione degli esperti ha proposto un disciplinamento che poggia sul criterio secondo cui al momento della scelta del diritto vi era già un legame sufficiente dell’ereditando con lo Stato in questione. È tuttavia dubbio che un siffatto disciplinamento sia applicabile nella prassi. Per il resto, sono proprio i casi di acquisizione tardiva di una nuova cittadinanza che celano un notevole potenziale di abuso (cfr. quanto detto sopra). Per tale motivo l’acquisto successivo della cittadinanza continuerà a essere trascurabile, nonostante ne tenga conto il regolamento europeo (art. 22 par. 1)42.
Art. 91 cpv. 1 LDIP
L’articolo 91 capoverso 1 riguarda la successione di persone con domicilio all’estero. Prevede che sia il diritto internazionale privato dell’ultimo Stato di domicilio a determinare a quale diritto successorio nazionale sottoporre la successione.
Questo disciplinamento implica problemi nei casi in cui il diritto internazionale privato di uno Stato non determina il diritto materiale applicabile, bensì trasferisce la pertinente competenza al diritto internazionale privato di un determinato Stato e nel caso specifico a quello svizzero. Infatti, il diritto internazionale privato svizzero rinvierebbe nuovamente al diritto del primo Stato che rimanderebbe al diritto svizzero e così via. Tale situazione potrebbe ad esempio verificarsi nel caso del decesso di una persona con ultimo domicilio in Inghilterra che possedeva un fondo in Svizzera. Se sussiste la competenza della Svizzera, il diritto successorio applicabile sarebbe determinato dalle norme di diritto internazionale privato inglesi. Queste conferiscono tuttavia la competenza alle norme del diritto internazionale privato svizzero (teoria del foreign-court) e viceversa, con il conseguente rimando reciproco a oltranza. Poiché non esiste quasi una giurisprudenza in materia e le soluzioni proposte nella letteratura specializzata sono divergenti, ne consegue una notevole incertezza del diritto. La grande maggioranza dei pareri degli esperti è favorevole a eliminare
42 Cfr. BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., N 30 ad art. 22.