Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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L’unica modifica prevista nel capoverso 2 è piuttosto di natura redazionale: «al suo diritto nazionale» è infatti sostituito da «a uno dei suoi diritti nazionali». In tal modo il suo tenore è adeguato a quello vigente o nuovo degli articoli 86 capoverso 3, 87 capoverso 2, 88 capoverso 2, 90 capoverso 2, 94 capoverso 2 e 96 capoverso 1 lettera c, in cui si presume che vi siano più diritti nazionali.
La regola del capoverso 2 presuppone che la scelta del diritto in questione esplichi effetto. Se ciò sia il caso va valutato secondo il diritto designato dagli articoli 87 capoverso 2, 90 capoverso 2 o 91 capoverso 1.
Art. 95 cpv. 3 LDIP, primo periodo, e rubrica
Il vigente articolo 95 capoverso 3 LDIP contiene la regola di fondo secondo cui in caso di contratti successori «reciproci»79, vale a dire di contratti successori in cui più di una persona dispone in merito alla sua successione, ciascuna disposizione deve corrispondere al pertinente diritto applicabile.
La disposizione non è chiara in quanto non se ne evince se nell’ambito della suddetta regola si debba tenere conto dell’assoggettamento al diritto nazionale ai sensi del capoverso 2 (cfr. sotto il commento al cpv. 3bis). Il nuovo tenore proposto dall’avamprogetto intende eliminare questa incertezza, introducendo la presunzione che anche in caso di contratti successori reciproci i disponenti possono sottoporre la loro successione a uno dei loro diritti nazionali. Non vi è alcun motivo per limitare la libertà di scelta dei disponenti unicamente perché tale scelta è effettuata nell’ambito di un contratto successorio. Se è stato scelto uno dei diritti nazionali è quindi previsto che, analogamente al capoverso 2, per la persona che l’ha scelto tale diritto sostituisce il diritto del domicilio. Nel nuovo tenore ciò si evince dall’inserimento del sintagma «o del diritto nazionale designato (cpv. 2)» dopo l’espressione «diritto del domicilio». Se nell’ambito di un contratto successorio reciproco una parte sottopone la sua successione al suo diritto nazionale, è sensato valutare le disposizioni del contratto secondo tale diritto nazionale.
Il disciplinamento ha in particolare anche il vantaggio che in linea di principio corrisponde a quello del regolamento europeo80. Quest’ultimo si distingue solo in quanto agli aspetti parziali della «validità sostanziale» e degli «effetti vincolanti» si applica l’ordinamento giuridico che è più strettamente connesso al contratto successorio. Il presente avamprogetto non riprende questa distinzione, poiché creerebbe una ramificazione troppo estesa e il criterio della connessione più stretta è fonte di incertezza del diritto. Sia nella consultazione scritta degli esperti che nel gruppo di esperti nessuno si è d’altronde espresso a favore di un adeguamento al regolamento europeo in questo ambito.
La versione vigente del capoverso 3 prevede che le disposizioni reciproche a causa di morte possono corrispondere, in alternativa al diritto del domicilio di ciascun disponente, anche al diritto nazionale comune da loro scelto. L’avamprogetto can-
79 Al posto di «contratti successori» la legge usa l’iperonimo «disposizioni a causa di morte», poiché s’intende contemplare anche determinate combinazioni di testamenti. Cfr. sotto.
80 Cfr. BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., N 25 ad art. 25.