Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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l’estensione, alle persone con doppia cittadinanza, della possibilità di scegliere il diritto applicabile, il fatto che sia determinante la cittadinanza al momento della scelta del diritto, la possibilità di fare salva la competenza dello Stato estero se si sottopone la successione al diritto svizzero e, infine, l’estensione della possibilità di scegliere il diritto applicabile in relazione a testamenti e contratti successori.

Nell’elaborare le modifiche si è tenuto conto anche del criterio dell’adeguatezza alla prassi10. Alle autorità svizzere è pertanto concesso un certo margine d’apprezzamento nell’esercizio della loro competenza sussidiaria. Inoltre, l’avamprogetto prevede di conferire lo statuto di esecutore testamentario o amministratore della successione ai sensi del diritto svizzero agli esecutori o amministratori previsti dalla legislazione straniera applicabile.

Nonostante certi timori espressi da uno dei pareri formulati in sede di consultazione scritta degli esperti, le modifiche di legge proposte non peggiorano la situazione degli Svizzeri all’estero. Questa cerchia di persone è toccata direttamente dall’articolo 87 capoversi 1 e 2. In riferimento al capoverso 1 la questione è affrontata nel commento alla pertinente disposizione nel numero 2. Quanto al capoverso 2, va osservato che vi è un miglioramento della situazione giuridica degli Svizzeri all’estero, poiché è loro concessa maggiore autonomia (per maggiori dettagli cfr.

n. 2).

1.4 Eventuali misure legislative complementari

In relazione a due Stati membri del regolamento europeo, la Grecia e l’Italia, vi sono disposizioni di trattati internazionali che prevalgono rispetto a quelle della LDIP (cfr. n. 4.2). Tali disposizioni divergono notevolmente dal disciplinamento della LDIP e da quello del regolamento europeo. Va quindi valutato insieme ai due Stati se le disposizioni in questione vadano modificate o abrogate. L’Amministrazione federale ha mosso i primi passi in tal senso.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 86 cpv. 1 LDIP

Secondo il capoverso 1, nel caso di una successione transfrontaliera sono competenti le autorità svizzere se l’ultimo domicilio dell’ereditando si trovava in Svizzera.

In sede di consultazione scritta degli esperti è stata proposta l’opzione di sostituire il criterio dell’ultimo domicilio con quello dell’ultima dimora abituale dell’ereditando (criterio determinante nel regolamento europeo [cfr. n. 1.1.2]). Una chiara maggio-

L’obiettivo prioritario della revisione in corso del diritto successorio del Codice civile svizzero (CC; RS 210) è rafforzare l’autonomia decisionale dell’ereditando (cfr. n. 3.4 del rapporto esplicativo del 4 mar. 2016, reperibile al seguente indirizzo www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht/vn-ber-i.pdf).

10 Concerne le modifiche degli art. 87 cpv. 1, 88 cpv. 1, 92 cpv. 2 e determinate modifiche dell’art. 96. Per maggiori dettagli cfr. il n. 2.