Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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differenza della soluzione sottoposta agli esperti, in caso di scelta del diritto svizzero la pertinente proroga di foro, invece di essere espressamente prevista, dovrà essere espressamente esclusa. In altre parole l’avamprogetto prevede una soluzione opt-out al posto di una soluzione opt-in. È più probabile che la presunzione della proroga di foro corrisponda all’intenzione dell’ereditando. Nel contempo la soluzione proposta conferisce all’ereditando la possibilità di annullare tale presunzione evitando così un eventuale rischio di conflitto di competenza positivo.
Art. 88 cpv. 1 LDIP
La disposizione vigente prevede una competenza sussidiaria svizzera per i beni successori che si trovano in Svizzera. Per le questioni che si pongono in materia, si rinvia a quanto illustrato nel commento all’articolo 87 capoverso 1.
L’avamprogetto propone ora, con il sostegno del gruppo di esperti, di disciplinare le condizioni per la competenza sussidiaria alla stregua dell’articolo 87 capoverso 1. Il nuovo secondo periodo di quest’ultimo è inserito anche nella presente disposizione. Manca tuttavia la menzione dello Stato in cui si trovano i beni successori, poiché la competenza sussidiaria di cui all’articolo 88 si applica soltanto ai beni successori situati in Svizzera.
Nella consultazione degli esperti è stata sottoposta a discussione un’aggiunta secondo cui la competenza sussidiaria svizzera sarebbe estesa ai beni successori situati all’estero, a condizione che l’estero non se ne occupi28. Quasi tutti i pareri pervenuti hanno tuttavia respinto tale proposta29. Alcuni hanno sottolineato che l’articolo 3 LDIP permette in modo sufficiente di tenere conto dell’esigenza di evitare conflitti di competenza negativi30. Anche il gruppo di esperti concorda con questa opinione.
Art. 90 cpv. 1 LDIP
Questa disposizione sottopone la successione delle persone con ultimo domicilio in Svizzera al diritto successorio di quest’ultima.
Anche in questo caso si è valutato se sostituire il riferimento all’ultimo domicilio con quello all’ultima dimora abituale. L’ipotesi è stata respinta per gli stessi motivi addotti in relazione alle disposizioni sulla competenza (cfr. il commento all’art. 86 cpv. 1).
Art. 90 cpv. 2 LDIP, primo periodo
L’articolo 90 capoverso 2 prevede un’eccezione alla regola di base del capoverso 1: i cittadini stranieri possono sottoporre la loro successione al loro diritto nazionale. Se è cittadina di più Stati, la persona può scegliere liberamente uno dei suoi diritti nazionali31. Secondo il diritto vigente, tale scelta non può essere fatta se una delle cittadinanze è quella Svizzera.
28 Cfr. SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-LDIP, op. cit., N 10 ad art. 88.
29 Anche PICHT/STUDEN, op. cit., pag. 320.
30 Nei quali nessuno Stato si ritiene competente.
31 Cfr. messaggio LDIP, op. cit., n. 263.3