Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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esecutore testamentario (executor) o un amministratore della successione (administrator) nominato dalle autorità secondo il diritto successorio di common law, che in applicazione di tale diritto ottiene la proprietà a titolo fiduciario della successione51.
La soluzione proposta dall’avamprogetto segue quella delineata nel messaggio sulla LDIP52. I diritti e gli obblighi dell’esecutore testamentario sottostanno in linea di massima allo stato successorio. Tuttavia la sua posizione in relazione alla successione, ossia la questione della proprietà e la sua facoltà di disporne, è giudicata in base allo stato dell’apertura. Ciò ha il vantaggio che in caso di applicazione del diritto successorio di uno Stato di common law a una procedura successoria svizzera, un executor è trattato in linea di massima come un esecutore testamentario ai sensi del CC e la nomina di un administrator prevista in caso di assenza di un esecutore può essere attuata attraverso l’ordine della liquidazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 593 CC53. In questo modo un executor o un administrator può facilmente essere integrato nel sistema del diritto civile svizzero. Quanto alla dichiarazione che riconosce gli eredi e l’esecutore testamentario nonché all’iscrizione nel registro fondiario ecc., si può fare capo alle regole del diritto svizzero applicabili alle fattispecie interne. Ciò permette di tenere ancora sufficientemente conto del pertinente diritto straniero. L’essenza del provvedimento previsto da quest’ultimo consiste infatti nella designazione di una persona incaricata della liquidazione della successione che ne possa disporre in modo esclusivo. Con la designazione di un esecutore testamentario o di un liquidatore della successione ai sensi del CC tale essenza è rispettata. A chi spetti la proprietà formale è d’importanza secondaria e probabilmente non è d’interesse neppure per l’ereditando che ha sottoposto la sua successione al diritto di uno Stato di common law. Infatti, per quest’ultimo è più importante che i compiti dell’executor o administrator siano definiti conformemente a tale diritto54.
51Nel caso dell’esecuzione testamentaria ai sensi dell’art. 517 seg. CC resta in linea di
massima proprietaria la comunione ereditaria.
52Op. cit., n. 263.5.
53Con un’aggiunta nella decisione di istituzione del liquidatore della successione, secondo
cui quest’ultimo deve applicare il diritto inglese anche all’esecuzione della divisione ereditaria. In una prima fase, l’esecutore testamentario che fa le veci dell’executor assolverebbe anche la funzione di liquidatore ufficiale. Cfr. in merito MAYER, op. cit., pag. 316 e 320.
54In una perizia pubblicata nel 1973 (reperibile in GAAC 37/1973 n. 57), l’autorità prede-
cessore dell’Ufficio federale di giustizia (Divisione della giustizia del DFGP) si era in linea di massima espressa a favore di questa soluzione, poiché intendeva, tra le altre cose, tenere conto del fatto che secondo il diritto successorio degli Stati di common law il personal representative, pur essendo formalmente il proprietario della successione, dal punto di vista materiale è limitato dalla sua posizione di fiduciario. In modo analogo BUCHER, CR LDIP/CL, op. cit., art. 92 LDIP N 7; DIGGELMANN/WOLF, Erbgang und Nachlassab-
wicklung nach dem neuen internationalen Privatrecht der Schweiz, in Praetor 1988/89, pag. 89, e BERTHER, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, -österreichischen und -englischen Erbfällen, Schweizer Schriften zur Vermögensberatung und zum Vermögensrecht, Vol. 3, Zurigo 2001, pag. 218 seg. Cfr. anche DUTOIT, Droit international privé, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4a ed.., Basilea 2005, art. 92 N 5. Sotto il regime del regolamento europeo lo statuto giuridico di un esecutore testamentario o amministratore della successione è verosimilmente definito secondo lo stato successorio (cfr. art. 23 par. 2 lett. f del regolamento europeo). Il Consiglio federale ritiene tuttavia che in questo caso non ci sia necessità di coordinamento.