Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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Art. 95 cpv. 4 LDIP
L’articolo 95 capoverso 4 vigente prevede una riserva a favore degli articoli 93 e 94. L’avamprogetto abolisce tuttavia il primo e prevede un nuovo contenuto per il secondo (cfr. il commento agli art. 93 e 94 cpv. 1) e quindi la suddetta riserva non ha più senso e può pertanto essere stralciata. La disposizione contiene ora il disciplinamento del vigente articolo 93 capoverso 2, secondo cui la Convenzione dell’Aia del 1961 si applica per analogia anche ai contratti successori e ad altre disposizioni a causa di morte non testamentarie.
Art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP
L’articolo 96 disciplina il riconoscimento di «decisioni, provvedimenti e documenti stranieri concernenti la successione» nonché «i diritti derivanti da una successione aperta all’estero». Secondo il capoverso 1 lettera a, il riconoscimento presuppone in generale che l’oggetto del riconoscimento deve provenire o essere riconosciuto dallo Stato dell’ultimo domicilio dell’ereditando o dallo Stato di cui egli ha scelto il diritto.
Per quanto riguarda il rinvio all’ultimo domicilio dell’ereditando, anche nell’articolo 96 il presente avamprogetto rinuncia a sostituire «domicilio» con «dimora abituale». I motivi sono gli stessi come quelli illustrati in riferimento alle disposizioni sulla competenza svizzera e sul diritto applicabile (cfr. il commento all’art. 86 cpv. 1).
Nella sentenza 5P.274/2002 del 28 ottobre 2002 (consid. 4.1), il Tribunale federale ha deciso che la competenza dello Stato dell’ultimo domicilio non va riconosciuta se sussiste la competenza svizzera in virtù dell’articolo 87 capoverso 2 LDIP. Si tratta dei casi in cui un cittadino svizzero sottopone la sua successione alla competenza o al diritto svizzeri. Nella consultazione scritta degli esperti, due pareri si sono espressi a favore di una correzione di tale decisione. Un altro parere osserva tuttavia giustamente che l’articolo 87 capoverso 2 contempla i casi di proroga diretta o indiretta del foro, che di regola intende annullare la competenza del foro ordinario. La prassi risultante dalla decisione del Tribunale federale non va pertanto corretta, né appare necessario sancirla nella legge, come invece auspicato da due altri partecipanti alla consultazione. Il tenore dell’articolo 87 capoverso 2 LDIP supporta infatti l’interpretazione del Tribunale federale.
Quanto al rinvio al diritto scelto, rimandiamo al seguente commento all’articolo 96 capoverso 1 lettera c.
Art. 96 cpv. 1 lett. c LDIP
Il rinvio al diritto scelto, presente nel vigente capoverso 1 lettera a, solleva la questione se si debba tenere conto solo di una scelta ammissibile e secondo quale diritto vada giudicata tale ammissibilità. La maggioranza dei pareri espressi nella consultazione scritta degli esperti ritiene auspicabile chiarire tali questioni nella legge. Il chiarimento appare necessario anche perché i singoli pareri divergono nelle risposte alle suddette questioni.