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Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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questa incertezza mediante un chiarimento nella legge. Il gruppo di esperti ha condiviso questa opinione.

In base all’articolo 91 si possono prendere in considerazione soprattutto due soluzioni. Una consiste nel sostituire il rimando al diritto internazionale privato estero con quello al diritto materiale dello Stato in questione nel caso in cui si rimandi al diritto internazionale privato svizzero. L’altra soluzione consiste nel sostituire il rimando con un rinvio al diritto materiale svizzero. L’avamprogetto propone la prima soluzione, che è conforme al principio del riferimento all’ultimo domicilio dell’ereditando. Nel caso in cui le norme richiamino il diritto internazionale privato svizzero, si applica pertanto il diritto materiale dello Stato dell’ultimo domicilio. Nel summenzionato caso con l’Inghilterra si tratta anche dello Stato cui spetta la competenza principale per la successione. Inoltre, in questo caso sarebbe garantito che l’intera successione sia giudicata in base a un solo diritto, poiché secondo il diritto internazionale privato inglese sia i beni successori immobili che quelli mobili sottostanno al diritto successorio locale43. Questa armonizzazione relativa al diritto applicabile costituisce la principale ratio legis dell’articolo 91 capoverso 144.

Un tribunale inglese accetterebbe la soluzione proposta e in base all’approccio del foreign-court deciderebbe come un tribunale svizzero45. Nella grande maggioranza dei casi anche uno Stato vincolato dal regolamento europeo accetterebbe il rimando al diritto materiale dello Stato di domicilio. Il regolamento europeo, infatti, rimanda al diritto dello Stato dell’ultima residenza abituale, che di regola coincide con lo Stato dell’ultimo domicilio (cfr. il commento all’art. 86 cpv. 1). Un ulteriore rimando ai sensi dell’articolo 34 paragrafo 1 lettera a o b del regolamento europeo non sussiste.

Tra uno Stato membro del regolamento europeo e la Svizzera una situazione di rimando reciproco a oltranza è ipotizzabile solo nel raro caso in cui l’ereditando aveva l’ultimo domicilio in uno Stato membro, ma la sua ultima residenza abituale ai sensi del regolamento si trovava in Svizzera. Anche in questo caso la soluzione proposta eviterebbe un rimando reciproco a oltranza. Il rimando al diritto dello Stato di domicilio X, risultante dall’articolo 91 capoverso 1 LDIP, si riferirebbe, in virtù del rimando al diritto svizzero ivi previsto, soltanto al diritto materiale. Verrebbe pertanto applicato il diritto successorio dello Stato X. Lo Stato X che applica il regolamento europeo terrebbe conto di questo esito. Dal suo punto di vista, il diritto svizzero richiamato dal regolamento europeo rinvierebbe al suo diritto successorio materiale, il che andrebbe riconosciuto, visto che si tratta di uno Stato membro del regolamento europeo (art. 34 par. 1 lett. a del regolamento europeo).

Il gruppo di esperti avrebbe tuttavia privilegiato un approccio fondamentalmente diverso che equivarrebbe a un cambiamento paradigmatico. L’applicabilità del diritto svizzero prevista dall’articolo 91 capoverso 2 LDIP per i casi di cui all’articolo 87 dovrebbe essere estesa ai casi di cui all’articolo 88. Il tenore dell’articolo 91 capoverso 2 sarebbe pertanto più o meno il seguente: «In quanto i

43 Almeno nei casi in cui anche secondo il diritto inglese il domicilio (domicile) si trovava in Inghilterra. Cfr. in generale KUHN, Der Renvoi im internationalen Erbrecht der Schweiz, Zurigo, 1998, pag. 318.

44 Cfr. messaggio LDIP, op. cit., n. 263.2, e HEINI, ZK-LDIP, op. cit., N 2 ad art. 91.

45 Cfr. KUHN, op. cit., pag. 317.