Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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La letteratura specializzata sembra concordare che si debba tenere conto solo di una scelta ammissibile del diritto. Le opinioni divergono soltanto sulla questione della valutazione dell’ammissibilità. Se si segue un approccio liberale85, il rinvio al diritto scelto è molto ampio. In linea teorica, l’ereditando può scegliere il foro in uno Stato qualunque, a condizione che la scelta del diritto sia valida secondo il diritto dello Stato dell’ultimo domicilio e che lo Stato il cui diritto è stato scelto si ritenga competente. Una proroga diretta a favore di uno Stato estero nell’ambito del riconoscimento non è invece presa in conto, il che appare incoerente. L’avamprogetto propone pertanto una soluzione che è piuttosto in linea con la parte della letteratura specializzata favorevole a un approccio più restrittivo86: il diritto scelto è rilevante per la questione della competenza dello Stato estero scelto, se si tratta del diritto di uno degli Stati di cui l’ereditando è cittadino. Nel contempo si terrà conto anche di una proroga diretta a favore di uno dei diritti nazionali, il che s’impone anche in virtù del nuovo articolo 86 capoverso 3 dell’avamprogetto. Il fatto di tenere conto, nell’ambito dell’articolo 96, della possibilità di proroga del foro prevista dall’articolo 86 capoverso 3 è incontestato dai partecipanti alla consultazione scritta. Sul piano redazionale queste novità sono messe in atto cancellando la parte concernente il diritto scelto nell’articolo 96 capoverso 1 lettera a e aggiungendo una nuova lettera c che disciplina il riconoscimento di atti giuridici del diritto nazionale (o dei diritti nazionali) dell’ereditando.
Sono riconosciuti soltanto atti giuridici che sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato in questione, ma non quelli ivi soltanto riconosciuti. La parte cancellata nella lettera a è pertanto solo parzialmente ripresa nella nuova lettera c. Secondo il gruppo di esperti, occorre limitare le eccezioni al principio del capitolo 6 secondo cui il trattamento della successione compete alle autorità dell’ultimo domicilio dell’ereditando.
Art. 96 cpv. 1 lett. d LDIP
Secondo la lettera d gli atti giuridici di uno Stato d’origine della persona deceduta sono inoltre riconosciuti se egli aveva il suo ultimo domicilio all’estero e lo Stato di domicilio non si occupa della successione. Lo stesso vale per gli atti giuridici dell’eventuale Stato dell’ultima dimora abituale dell’ereditando o, in riferimento a singoli beni successori, dello Stato in cui tali beni sono situati. Ai fondi si continua tuttavia ad applicare la lettera b.
Questo disciplinamento fa da complemento ai nuovi articoli 87 capoverso 1 e 88 capoverso 1 e permette di evitare determinati conflitti di competenza positivi con gli Stati membri del regolamento europeo e diversi Stati terzi (cfr. il commento all’art. 87 cpv. 1), rispettando nel contempo il suddetto principio della competenza delle autorità dell’ultimo domicilio dell’ereditando. Il gruppo di esperti ha discusso una competenza più estesa dello Stato d’origine, ma alla fine l’ha respinta.
In sede di consultazione scritta agli esperti è stata sottoposta per discussione la competenza globale delle autorità dell’ultima dimora abituale dell’ereditando. La maggioranza dei pareri pervenuti ha ritenuto opportuna una siffatta soluzione, ma il
85 Cfr. SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-LDIP, op. cit., N 9 ad art. 96 con rinvii.
86 Cfr. p. es. BUCHER, CR-LDIP/CL, op. cit., N 2 ad art. 96.