Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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Per sei disposizioni del capitolo 6 LDIP l’avamprogetto propone modifiche tese a diminuire il rischio che si verifichino conflitti di competenza positivi5. Gli ereditandi in possesso di una cittadinanza straniera possono tenere conto di un’eventuale competenza dello Stato di cui sono cittadini sottoponendo alla sua competenza i valori patrimoniali ivi collocati o l’intera successione6. Anche ai cittadini svizzeri l’avamprogetto dà la possibilità di tenere parzialmente conto della competenza di uno Stato straniero. Se intendono sottoporre la propria successione al diritto svizzero potranno fare salva la competenza dello Stato in questione. La altre modifiche intendono permettere alle autorità svizzere in materia di successione di assolvere effettivamente sempre in modo sussidiario la loro competenza sussidiaria nel caso di una persona deceduta domiciliata all’estero. Per quanto riguarda la determinazione della competenza si è rinunciato a sostituire il criterio del «domicilio» con quello della «dimora abituale».
In sette punti sono previsti adeguamenti relativi al diritto applicabile7. Analogamente a quanto previsto dal regolamento europeo, secondo l’avamprogetto anche le persone con doppia cittadinanza potranno scegliere il diritto dello Stato estero di cui sono cittadini. Inoltre è previsto che la persona in questione deve essere cittadina dello Stato di cui ha scelto il diritto soltanto al momento della scelta stessa. Per il testamento sarà determinante l’ultimo domicilio al momento della redazione e non del decesso e per i contratti successori, a cui si applica già questo principio, le possibilità di scelta del diritto sono ampliate. I testamenti reciproci non saranno più trattati alla stregua di contratti successori, salvo se si basano su un accordo vincolante. Sia per i testamenti che per i contratti successori si chiarisce che il diritto a essi applicabile non vale per le questioni riguardanti la quota legittima. Analogamente a quanto previsto per le disposizioni sulla competenza, il riferimento all’ultimo domicilio resta invariato.
In 11 disposizioni vengono eliminate attuali incertezze8. La possibilità degli ereditandi stranieri di prorogare il foro, postulata dalla letteratura specializzata, è iscritta nella legge. I casi di competenza sussidiaria delle autorità svizzere sono descritti in modo più preciso. L’avamprogetto prevede precisazioni anche in merito al diritto applicabile alla successione di persone decedute all’estero. Sono inoltre previsti chiarimenti in merito alle seguenti questioni: il diritto applicabile allo statuto giuridico dell’esecutore testamentario o dell’amministratore della successione, il diritto applicabile alla porzione disponibile in caso di contratti successori, le possibilità di scelta del diritto in caso di contratti successori reciproci e il riconoscimento di atti giuridici dello Stato al cui diritto è stata sottoposta la successione.
Diverse modifiche concedono all’ereditando un margine di manovra maggiore9. Vanno menzionati nuovamente la possibilità di trasferire la competenza,
5 Art. 86 cpv. 3, 87 cpv. 1 e 2, 88 cpv. 1, 96 cpv. 1 lett. c e d. Per maggiori dettagli in merito alle modifiche cfr. n. 2.
6 Nel diritto vigente la situazione giuridica in materia non è chiara.
7 Art. 90 cpv. 2, 94 cpv. 1 - 3, 95 cpv. 1, 3 e 3bis. Per maggiori dettagli in merito a tali modifiche cfr. il n. 2.
8 Art. 86 cpv. 3, 86 cpv. 4, 87 cpv. 1, 88 cpv. 1, 91 cpv. 1 e 2, 92 cpv. 2, 95 cpv. 1, 3 e 3bis,
96 cpv. 1 lett. c. Per maggiori dettagli in merito a tali modifiche cfr. il n. 2.
9 Art. 86 cpv. 3, 87 cpv. 2, 90 cpv. 2, 90 cpv. 3, 94 cpv. 2, 95 cpv. 1 e 3bis e 96 cpv. 1 lett. c. Per maggiori dettagli in merito a tali modifiche cfr. il n. 2.