Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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ampio campo d’applicazione dello statuto del contratto successorio. Essa discute come escludere il diritto alla porzione legittima dal campo d’applicazione della regolamentazione75.
La disposizione parallela del regolamento europeo, l’articolo 25, ha in larga misura lo stesso campo d’applicazione dell’articolo 24 di detto regolamento (cfr. il commento all’art. 94 cpv. 1). Anche in relazione all’articolo 25 del regolamento europeo non vi è ancora chiarezza se con «ammissibilità» e «validità sostanziale» siano contemplate anche l’ammissibilità e la validità dei singoli contenuti delle disposizioni. In questa sede non deve tuttavia essere deciso se il campo d’applicazione materiale dell’articolo 95 LDIP sia più esteso rispetto a quello dell’articolo 25 del regolamento. Fintanto che in quest’ultimo sussiste la suddetta indeterminatezza, non è necessario prendere in considerazione un adeguamento della LDIP al regolamento europeo.
Va tuttavia fatta un’eccezione per la questione della porzione disponibile (diritto alla porzione legittima). In virtù dell’articolo 23 paragrafo 2 lettera h del regolamento europeo tale ambito è chiaramente escluso dal campo d’applicazione degli articoli 24 e 25 del regolamento. Nel contempo, la letteratura specializzata in merito all’articolo 95 LDIP ritiene che sarebbe auspicabile che la libertà di disporre non fosse contemplata da detto articolo e rimanesse soggetto allo stato successorio generale (art. 90 seg.)76. L’avamprogetto propone quindi, nell’articolo 95 capoverso 1, un secondo periodo complementare secondo cui le questioni relative alla porzione disponibile sono fatte salve dal rinvio di cui al primo periodo. In questo modo si chiarisce che a tali questioni si applica il diritto definito negli articoli 90 e seguente.
Art. 95 cpv. 2 LDIP
Il vigente articolo 95 capoverso 2 prevede che se il disponente sottopone contrattualmente l’intera successione al suo diritto nazionale, quest'ultimo surroga quello domiciliare. Il regolamento europeo (cfr. art. 25 par. 1) prevede in linea di massima la stessa regola77.
Al contrario di quanto previsto dall’articolo 95 capoverso 2 va tuttavia tenuto conto, almeno secondo una parte della dottrina78, anche di una scelta del diritto fatta in una decisione precedente della persona interessata. Ci si può pertanto chiedere se l’articolo 95 capoverso 2 debba essere adeguato. Tuttavia, l’avamprogetto rinuncia a una pertinente modifica poiché non appare opportuno che una precedente scelta del diritto del disponente che non è stata fatta salva nel contratto debba essere vincolante per i suoi partner contrattuali. A ciò si aggiunge che la situazione di cui all’articolo 25 paragrafo 1 del regolamento europeo non è ancora sufficientemente chiarita per procedere a un adeguamento.
75 Ad esempio HEINI, ZK-IPRG, op. cit., N 11 ad art. 95; BUCHER, CR-IPRG/CL, op. cit., N 2 ad art. 95, e DUTOIT, op. cit., N 1 ad art. 95; con rinvii.
76 Cfr. sopra, nota 75.
77 Cfr. BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., N 19 ad art. 25.
78 Cfr. p. es. BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., N 22 ad art. 25.