Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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Altrimenti si applica il diritto successorio del summenzionato Stato che non è parte del regolamento (cfr. in merito l’art. 34 del regolamento).

Il regolamento europeo consente all’ereditando anche di scegliere il diritto dello Stato di cui è cittadino (art. 22 del regolamento). Le questioni della doppia cittadinanza o di quella plurima e del momento decisivo per la determinazione della cittadinanza sono invece disciplinate in modo diverso (per maggiori dettagli cfr. n. 2). Analogamente alla LDIP, il regolamento europeo contiene regole speciali per il diritto applicabile alla questione dell’efficacia di testamenti e contratti successori (art. 24-27 del regolamento). Anche in questo caso vi sono differenze nei dettagli (per maggiori particolari cfr. n. 2).

Il regolamento europeo contiene un capo sul riconoscimento di decisioni estere (capo IV) e uno sul riconoscimento di atti pubblici e transazioni giudiziarie estere (capo V). Entrambi riguardano in linea di massima soltanto il rapporto tra gli Stati membri. Il riconoscimento di atti giuridici degli Stati che non sono parte del regolamento, come la Svizzera, va valutato, secondo l’opinione predominante, in virtù del diritto in materia di procedure internazionali dello Stato membro in cui si presenta la questione del riconoscimento. Nel caso di atti giuridici di uno Stato membro non si verifica se tale Stato fosse competente3.

1.1.3 Necessità di coordinamento

Nell’interazione tra la LDIP e il regolamento europeo possono sorgere problemi, come mostrano i casi esemplificativi illustrati qui appresso.

Un espatriato di cittadinanza francese che vive e lavora a Ginevra muore e lascia valori patrimoniali sia in Svizzera che nel suo Paese di origine. In virtù dell’ultima dimora a Ginevra le autorità ginevrine in materia di successione sarebbero competenti per l’intera successione (art. 86 cpv. 1 LDIP). Nel contempo sussisterebbe anche una competenza globale in Francia, poiché il defunto era cittadino francese e lascia valori patrimoniali nel proprio Paese (art. 10 par. 1 lett. a del regolamento). È quindi ipotizzabile che un erede avvii un procedimento in Svizzera, mentre un altro ne avvia uno in Francia, entrambi sulla medesima questione in materia di successione. Se entrambi gli Stati fanno uso della propria competenza ne risulta un cosiddetto conflitto di competenza positivo.

Un cittadino svizzero che ha trascorso gli ultimi anni di lavoro a Francoforte torna in Svizzera, dove due anni più tardi muore lasciando diversi conti in banche tedesche. La situazione è analoga all’esempio precedente. La competenza delle autorità estere si fonda in questo caso sull’articolo 10 paragrafo 1 lettera b del regolamento europeo, che oltre alla cittadinanza rinvia alla penultima residenza abituale.

Dal suo pensionamento, una cittadina svizzera vive in Provenza, dove muore. Lascia un testamento in cui sottopone l’intera successione al diritto svizzero. In virtù di questa scelta, secondo l’articolo 87 capoverso 2 LDIP sono obbligatoriamente

3 Cfr. in merito Ganzen PRETELLI, in: Bonomi/Wautelet, op. cit., N 7 e 11 prima dell’art. 39 segg.